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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51745/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame (rinvio a seguito di sentenza rescindente) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Carini (e gli arresti domiciliari per Russo) per il delitto di omicidio aggravato in concorso in danno di Sandro Ottaviani (23/04/2008). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e travisamento della prova: omissione di valutazione di elementi indicati nella sentenza rescindente (dichiarazioni di testimoni quali Valentino e Croce), errata valutazione dei tabulati telefonici e degli spostamenti la mattina del fatto, illegittimo utilizzo/omissione di un memoriale dichiarato inutilizzabile, illogicità nell'interpretazione del ritrovamento dell'auto e del passaporto della vittima, valutazione indebita di presunte ammissioni extra-processuali, inesistenza o non attualità delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), e contestazione della valutazione della disponibilità di armi e delle condotte di pressione sui testimoni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse rispettato il mandato della sentenza rescindente, avendo esaminato e risolto le aporie criticate dalla Cassazione con motivazioni plausibili e congruenti. La Cassazione ha confermato la legittimità della valutazione circa la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), ha condiviso la esclusione dell'utilizzabilità del memoriale redatto dall'imputato ex art. 63 c.p.p., e ha affermato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere la valutazione di merito sulla credibilità delle prove). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e disposizione di trasmissione della copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'individuazione delle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione (lettere a) e c)).

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese dal Carini alla polizia giudiziaria e il memoriale sono stati dichiarati inutilizzabili ai sensi di questa norma; il Tribunale ha pertanto escluso l'utilizzo di quei contenuti e delle deduzioni difensive che si fondavano su di essi.

  • art. 275 co. 3 cod. proc. pen.

    Invocato il principio della duplice presunzione di legge applicabile alla fattispecie (reato grave) e utilizzato come elemento di valutazione nella conferma delle esigenze cautelari.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Valutata la rilevanza temporale del fatto (oltre quindici anni): il Tribunale ha ritenuto che il periodo intercorso non possa automaticamente escludere l'attualità delle esigenze cautelari, alla luce della gravità e del comportamento successivo degli indagati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e applicazione della sanzione alla cassa delle ammende.

  • art. 94 comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

    Disposto l'obbligo di trasmettere copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà.

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Richiamata nella critica precedente alla valutazione delle ammissioni extra‑processuali: la Corte aveva richiamato la necessità di rispettare i criteri di valutazione delle dichiarazioni fuori dibattimento; il Tribunale del riesame ha comunque motivato la propria valutazione.

  • art. 575 cod. pen. (omicidio) e art. 576 cod. pen. (omicidio con aggravanti)

    Norme sostanziali contestate in primo grado: la qualificazione del reato e delle aggravanti è posta alla base dell'imputazione (omicidio aggravato, con aggravanti come minorata difesa e motivi abietti), ma la Cassazione qui ha deciso sull'ammissibilità del ricorso e sui profili procedurali, non rivalutando la qualificazione di merito.

  • art. 577 cod. pen. (articolazioni relative alle circostanze aggravanti)

    Riferimento alle aggravanti contestate in relazione all'art. 61 c.p.; il ricorso ne lamentava la valutazione irriguardosa, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze procedurali.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato per la configurazione del concorso nel delitto (Carini e Russo ritenuti concorrenti nell'omicidio).

  • artt. 273, 274, 275, 627 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati nella doglianza sulle misure cautelari e sulle relative garanzie/procedure; il Tribunale ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri cautelari e delle relative norme procedurali.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio, anche se vincolato dal principio di diritto indicato nella sentenza rescindente, conserva il potere di ricostruire e valutare i fatti alla luce delle premesse dell'annullamento, purché dia motivazioni plausibili e risolva le aporie segnalate; non è invece vincolato a riproporre pedissequamente la precedente motivazione.
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato in assenza delle garanzie previste (art. 63 c.p.p.) e i memoriali ad esse riconducibili sono inutilizzabili; la difesa non può aggirare tale inutilizzabilità reclamando l'uso di quei contenuti attraverso memorie successive.
  • In materia cautelare la Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo sotto il profilo della legalità e della manifesta illogicità; non è ammesso un nuovo apprezzamento della credibilità delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti in sede di legittimità.
  • La decorrenza del tempo non elimina automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: se emergono condotte successive (es. tentativi di inquinamento probatorio, intimidazioni, spregiudicatezza) la misura può ritenersi ancora necessaria e proporzionata.
  • Per giustificare misure cautelari severe (carcere in casi di omicidio) è decisivo il complesso degli indizi, la personalità del soggetto (prevalente pericolosità, precedenti, disponibilità di armi) e la concretezza del pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione.
  • In sede di impugnazione per cassazione, le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o della credibilità dei testi sono inammissibili; sono invece ammessi motivi che deducano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.

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