Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori redditi per disconoscimento di costi, maggiori ricavi e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, in relazione a operazioni infragruppo e a contestazioni sui prezzi di trasferimento (transfer pricing), oltre che per il disconoscimento di costi del personale dipendente. Le società impugnavano l'atto e ottenevano ragione in primo grado; la CTR confermava. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 110, commi 7 e 9, TUIR, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice d'appello trascurato l'onere della prova gravante sul contribuente; 2) violazione degli artt. 110 TUIR e 2697 c.c., per avere la CTR interpretato erroneamente la disciplina interna anche alla luce delle Linee guida OCSE. Le società resistevano e proponevano ricorso incidentale con tre motivi, ma la Corte rilevava che esse erano risultate interamente vittoriose nei gradi di merito e, quindi, prive di soccombenza idonea a sorreggere il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi del ricorso principale, affermando che non esiste un'esenzione generale dal rispetto del principio di libera concorrenza nelle operazioni infragruppo e che anche eventuali semplificazioni o soglie documentali previste dalle Linee guida OCSE non eliminano l'obbligo del contribuente di dimostrare, in caso di verifica, la conformità dei prezzi di trasferimento al valore di mercato. Di conseguenza ha accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle società per difetto di soccombenza, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre richiamato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con riguardo al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 7 e 9, TUIR

    La disciplina interna sui prezzi di trasferimento impone il rispetto del principio di libera concorrenza nelle operazioni infragruppo e non consente una generale esenzione dal confronto con il valore normale di mercato.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, in caso di contestazione dei prezzi di trasferimento, deve fornire la prova della conformità al principio di libera concorrenza; solo dopo la produzione di idonea documentazione spetta all'Amministrazione valutarla e contestarla.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'impostazione probatoria seguita dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'uso di presunzioni e l'assetto dell'onere probatorio adottato dal giudice di merito.

  • d.lgs. n. 471/1996

    Le sanzioni sono state applicate, per i rilievi diversi da quelli inerenti al transfer pricing, alla luce della disciplina sanzionatoria come modificata dal 1° gennaio 2016.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Per il ricorso incidentale sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte della modifica introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing, il principio di libera concorrenza opera come regola generale inderogabile: non esiste un'esenzione generale dal dover documentare e giustificare la conformità dei prezzi infragruppo al valore di mercato.
  • Le soglie di rilevanza o le semplificazioni documentali previste dalle Linee guida OCSE non eliminano, in caso di verifica fiscale, l'obbligo del contribuente di fornire informazioni e documenti sulle operazioni infragruppo rilevanti.
  • Quando l'Amministrazione contesta uno scostamento dal valore normale nelle operazioni tra imprese associate, il contribuente deve provare che il prezzo di trasferimento rispettava il principio di libera concorrenza al momento della sua fissazione e al momento della dichiarazione dei redditi.
  • Solo dopo la produzione da parte del contribuente di idonea documentazione e spiegazioni l'Amministrazione è tenuta a valutarle e ad eventualmente contestarne la sufficienza o la coerenza.
  • Il ricorso incidentale per cassazione presuppone la soccombenza della parte che lo propone; la parte integralmente vittoriosa nei gradi di merito non può proporlo solo per contestare la motivazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.