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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30351/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta custodia cautelare (detenzione dal 24/01/2017 al 15/06/2020) dopo successiva assoluzione con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia; la custodia era stata disposta in presenza di indizi relativi a reati di stupefacenti (artt. 73, 74 d.P.R. n. 309/1990 e aggravanti). La ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello di Catanzaro aveva errato nel ritenere sussistente colpa grave, sostenendo che il Tribunale di cognizione aveva escluso che ella fosse a conoscenza della natura illecita dei rapporti e che i dialoghi fossero neutrali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione autonoma ex ante delle risultanze a disposizione al momento dell'adozione della misura cautelare e verificare se la condotta del ricorrente, per dolo o colpa grave, abbia contribuito a far apparire fondate le accuse. Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto provato — con motivazione logica e coerente, sulla base delle intercettazioni e delle modalità di collaborazione con il marito — che la Luccisano abbia aiutato nella sistemazione di un ospite colombiano e tenuto comportamenti che, seppur non provando oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza degli scopi illeciti, hanno formato un quadro di grave imprudenza rilevante causalmente per la detenzione. Per tali ragioni l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ostava al riconoscimento dell'indennizzo. La Corte ha altresì escluso conflitto con l'art. 5 CEDU. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il diritto all'equa riparazione se la detenzione è imputabile al dolo o alla colpa grave del detenuto; consente al giudice della riparazione di negare l'indennizzo se la condotta del ricorrente ha gravemente contribuito alla misura cautelare.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Previsione di reato in materia di stupefacenti, indicata quale contestazione originaria che ha fondato la misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante relativa al traffico di stupefacenti, pertinente alla gravità degli indizi rilevati.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203

    Aggravante richiamata nel capo di imputazione, rilevante per il quadro indiziario che ha giustificato la misura.

  • art. 4 legge n. 146/2006

    Ulteriore norma aggravante citata tra le circostanze che hanno inciso sulla valutazione della misura cautelare.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata per formulare il motivo di cassazione avverso l'ordinanza sulla riparazione.

  • art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Rilevata dalla Corte: l'art.5 non impone automaticamente l'indennizzo per ogni detenzione formalmente illegittima; la limitazione prevista dall'art.314 c.1 cod. proc. pen. non è in contrasto con l'art.5 CEDU secondo la giurisprudenza citata.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante delle risultanze esistenti al momento delladozione della misura cautelare, non una riconsiderazione del giudizio di colpevolezza sul merito.
  • L'indennizzo per ingiusta detenzione può essere escluso se si dimostra che la condotta dell'interessato, con dolo o colpa grave (comportamenti extraprocessuali o processuali), ha contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
  • Non è possibile in sede di riparazione attribuire peso decisivo a fatti che il giudice della cognizione ha ritenuto non provati; tuttavia il giudice della riparazione può considerare gli elementi che erano a disposizione al momento della misura cautelare e che hanno indotto l'autorità a intervenire.
  • Frequentazioni ambigue o atti di collaborazione con soggetti poi riconosciuti colpevoli possono integrare colpa grave se accompagnati dalla consapevolezza (o da elementi che ragionevolmente fanno apparire la consapevolezza) del coinvolgimento in attività illecite e se tali comportamenti non risultano giustificati.
  • L'esistenza di un'assoluzione per insufficienza di prove non determina automaticamente il diritto all'indennizzo se emergono elementi che consentono di ravvisare una responsabilità grave nella genesi della detenzione.

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