Cassazione Civile, Ordinanza n. 19011/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condominio otteneva decreto ingiuntivo per quote condominiali ordinarie e straordinarie nei confronti della società proprietaria di un'unità immobiliare sita nello stabile. La società proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, di essere soltanto nuda proprietaria dell'immobile e quindi di non essere tenuta al pagamento delle spese condominiali richieste; il Tribunale rigettava l'opposizione. In appello la società ribadiva l'erronea imputazione delle spese, sostenendo che la ripartizione tra nudo proprietario e usufruttuario non fosse stata considerata e contestando anche la prova del credito. La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione e revocava il decreto, ritenendo che il titolo trascritto fosse opponibile al condominio e che, in base agli artt. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non potesse essere chiamato a rispondere delle spese condominiali, neppure in via solidale o sussidiaria, mentre l'art. 67 disp. att. c.c. novellato non era applicabile ratione temporis. Il condominio ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 1004, 1005, 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., oltre a vizio motivazionale e travisamento delle risultanze dei registri immobiliari. Sosteneva che la corte territoriale avesse errato nel ricostruire l'assetto proprietario, non considerando che la società era divenuta titolare di piena proprietà su una quota e di nuda proprietà sull'altra, e che, comunque, per le spese straordinarie il nudo proprietario era tenuto ex art. 1005 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del condominio, cassando la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinviando alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. La Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui contestava l'esclusione generalizzata della responsabilità della società, osservando che il giudice di merito aveva comunque dato atto della presenza di un usufrutto e che, nel regime anteriore alla riforma del 2012, occorre applicare gli artt. 1004 e 1005 c.c. distinguendo tra spese ordinarie, a carico dell'usufruttuario, e spese straordinarie, a carico del nudo proprietario. Ha inoltre precisato che l'art. 67 disp. att. c.c. nel testo modificato dalla l. n. 220/2012 non era applicabile alle spese riferite a periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia anche alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 9839/2021 in tema di sindacato, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, sulla deliberazione assembleare posta a base del credito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
citato in relazione alla correzione di errore materiale della sentenza d'appello
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso
pone a carico dell'usufruttuario le spese ordinarie e di conservazione legate all'uso e al godimento del bene
pone a carico del nudo proprietario le spese straordinarie relative alla struttura, sostanza e destinazione della cosa
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso in tema di riparto delle spese condominiali
richiamato dal ricorrente; la Corte precisa però che il testo novellato non si applica ratione temporis ai contributi anteriori all'entrata in vigore
nel testo introdotto dalla l. n. 220/2012 prevede la solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario per i contributi condominiali, ma non si applica a spese anteriori al 18.06.2013
richiamato con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo e al sindacato sulla delibera assembleare posta a fondamento del credito
ha modificato l'art. 67 disp. att. c.c. introducendo la solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario
Sezioni Unite n. 9839 del 2021
richiamate per le condizioni processuali e sostanziali del sindacato sulla validità della delibera assembleare nell'opposizione al decreto ingiuntivo
Cass. n. 21774 del 28/08/2008
richiamata per il principio secondo cui il nudo proprietario non risponde delle spese ordinarie e l'assemblea non può derogare alla legge
Cass. n. 2236 del 16/02/2012
richiamata in tema di riparto degli oneri condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario
Cass. n. 9920 del 19/04/2017
richiamata in tema di riparto degli oneri condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario
Cass. n. 15010 del 21/11/2000
richiamata in tema di riparto degli oneri condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario
Cass. n. 23291 del 27/10/2006
richiamata sull'opponibilità al condominio del titolo che costituisce l'usufrutto se debitamente trascritto
Cass. n. 30877 del 19/10/2022
richiamata sull'opponibilità al condominio del titolo che costituisce l'usufrutto se debitamente trascritto
Cass. n. 36379 del 13/12/2022
richiamata per il criterio di distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, fondato su uso, godimento e conservazione della cosa
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del condominio del 2012, la ripartizione degli oneri tra usufruttuario e nudo proprietario deve essere effettuata secondo gli artt. 1004 e 1005 c.c.: all'usufruttuario gravano le spese ordinarie di amministrazione e manutenzione, mentre al nudo proprietario spettano le spese straordinarie.
- L'assemblea condominiale non può derogare, neppure indirettamente, ai criteri legali di imputazione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, poiché ciò inciderebbe su diritti individuali stabiliti dalla legge.
- Se il titolo da cui deriva l'usufrutto o la nuda proprietà è regolarmente trascritto, esso è opponibile anche al condominio, che deve tener conto dell'effettivo assetto dei diritti reali nella individuazione del soggetto obbligato al pagamento.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice deve verificare la corretta imputazione delle spese in base alla natura ordinaria o straordinaria degli interventi e, se del caso, considerare i limiti del sindacato sulla delibera assembleare alla luce dei principi delle Sezioni Unite.
- La disciplina sopravvenuta che prevede la solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario per i contributi condominiali non si applica retroattivamente ai crediti riferiti a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18832/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18843/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18845/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18871/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18884/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →