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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19230/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria notificate a una contribuente, fondate su un avviso di accertamento per IRPEF, addizionali e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2010. La contribuente aveva impugnato l’avviso deducendo la nullità della notifica dell’atto presupposto; il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso per difetto di prova della regolare notifica. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva confermato l’esito, ritenendo irregolare il procedimento notificatorio. In cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e processuali, sostenendo che la contribuente non fosse in irreperibilità assoluta ma relativa, poiché il suo indirizzo era noto e risultava dalla relata di notifica con le ricerche del notificatore; censurava quindi la qualificazione della notifica come eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. anziché secondo il rito applicabile all’irreperibilità relativa o all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui la notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ex art. 140 c.p.c. quando la residenza o l’indirizzo del destinatario sono conosciuti ma il destinatario non viene rinvenuto per temporanea assenza, mentre si applica l’art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 quando il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto, previa attestazione in relata delle ricerche svolte. Ha ritenuto corretta la valutazione della sentenza impugnata, che aveva qualificato la notifica come irregolare per mancanza nella relata delle ragioni dell’assenza e delle ricerche compiute nel Comune di Gizzeria; ha inoltre escluso che la semplice correzione a mano dell’indirizzo potesse supplire a tali carenze e ha osservato che non era stata provata neppure la raccomandata informativa necessaria nel rito dell’irreperibilità relativa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese; la Corte ha altresì escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    si applica quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che dalle ricerche svolte e attestate in relata risulti che non si tratti di mero mutamento di indirizzo nello stesso comune del domicilio fiscale

  • art. 140 c.p.c.

    si applica alle notificazioni di atti tributari quando il residenza o l’indirizzo del destinatario sono conosciuti ma il destinatario non è rinvenuto per temporanea irreperibilità

  • art. 143 c.p.c.

    la ricorrente ne lamentava la falsa applicazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della notifica come non riconducibile a tale schema, poiché mancavano gli elementi richiesti per l’irreperibilità assoluta

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, limitandosi a respingere la censura sulla lettura della relata di notifica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso

Massime di principio

  • La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi segue il regime dell’irreperibilità relativa quando l’indirizzo del destinatario è conosciuto ma questi non viene rinvenuto per assenza temporanea; richiede il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta e la raccomandata informativa, senza la quale la notifica non si perfeziona.
  • Il regime dell’irreperibilità assoluta è applicabile solo se il notificatore accerta e attesta in relata che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto; non basta una generica mancanza del destinatario né la sola correzione dell’indirizzo sulla relata.
  • La relata di notifica deve contenere l’attestazione delle ricerche svolte e delle ragioni che giustificano il rito notificatorio prescelto; in mancanza di tali indicazioni, la notifica dell’atto presupposto è invalida e l’invalidità si riflette sugli atti successivi fondati su di essa.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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