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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08650/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva agito in primo grado contro una società estera conferitaria e contro alcuni fideiubenti, chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di un atto del 27.11.2009 con cui i debitori avevano conferito il loro patrimonio immobiliare in una società inglese di cui una delle fideiubenti era socia e amministratrice unica. La banca allegava che il trasferimento era pregiudizievole per il proprio credito, sorto da un finanziamento concesso alla debitrice principale e garantito da fideiussione, e che le parti fossero consapevoli del pregiudizio arrecato. Il Tribunale accoglieva la revocatoria e dichiarava inefficace l'atto. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione delle soccombenti, ritenendo: rilevante, ai fini dell'anteriorità del credito, il momento dell'accreditamento e non quello del prelievo; revocabile l'atto dispositivo del fideiubente, anche in relazione a crediti eventuali o non ancora esigibili; provato l'eventus damni perché il conferimento immobiliare aveva ridotto o reso più incerta la soddisfazione del credito; dimostrabile per presunzioni la scientia damni; inammissibili le prove testimoniali non riproposte ritualmente con richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria. In cassazione le ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la banca avesse provato solo la fideiussione ma non l'erogazione del finanziamento né l'entità dell'inadempimento; con il secondo motivo, violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse presunto scientia fraudis, consilium fraudis ed eventus damni senza adeguata allegazione, e censurando anche la mancata ammissione della prova testimoniale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure di merito e ha ribadito che, in tema di revocatoria ordinaria proposta dalla banca contro il fideiubente, il credito può essere anche eventuale e l'insorgenza va valutata al momento dell'accreditamento; ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e perché la censura sulla prova testimoniale era generica e non autosufficiente, non essendo state specificate le deduzioni svolte in udienza né il contenuto dei mezzi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna delle ricorrenti alle spese e agli oneri processuali consequenziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando il rigetto dell'appello e quindi la pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo già resa in primo grado in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria. Ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero sostanzialmente a una diversa valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la censura sulla prova testimoniale difettasse di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali; per i fideiubenti rileva la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore e, per atti a titolo oneroso, anche la consapevolezza del terzo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché, in tema di revocatoria ordinaria, l'insussistenza dell'eventus damni per residua capienza patrimoniale deve essere provata dal convenuto che la eccepisce.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze formulate sono state ritenute sostanzialmente dirette a contestare la valutazione del materiale istruttorio, quindi inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di erronea valutazione delle prove è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale è stato ritenuto generico e non autosufficiente perché non riportava il contenuto delle deduzioni e dei mezzi istruttori rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 385/1993

    Richiamata nel fatto come base del contratto di finanziamento della debitrice principale.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria proposta da una banca contro il fideiubente, il credito del creditore può essere anche eventuale o non ancora esigibile, e la sua anteriorità va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento della provvista, non a quello dell'effettivo prelievo.
  • L'atto di conferimento di beni in società integra un atto di disposizione del patrimonio del conferente e può essere revocato se rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche quando determini solo una modificazione qualitativa del patrimonio.
  • Ai fini dell'eventus damni non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore; è sufficiente una diminuzione della garanzia patrimoniale generica o un aggravamento del rischio di insolvenza.
  • Quando il convenuto contesti l'eventus damni allegando la sufficienza del patrimonio residuo, grava su di lui l'onere di provare che i beni residui siano idonei a soddisfare il credito.
  • La scientia damni può essere accertata anche per presunzioni, in particolare quando vi siano elementi come vincoli familiari, partecipazione del garante alla società conferitaria e conoscenza pregressa della situazione debitoria.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove; le censure che chiedano una diversa lettura degli elementi istruttori sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione che lamenti la mancata ammissione di prove deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando con precisione il contenuto degli atti, delle deduzioni e dei mezzi istruttori rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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