Cassazione Civile, Ordinanza n. 08650/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva agito in primo grado contro una società estera conferitaria e contro alcuni fideiubenti, chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di un atto del 27.11.2009 con cui i debitori avevano conferito il loro patrimonio immobiliare in una società inglese di cui una delle fideiubenti era socia e amministratrice unica. La banca allegava che il trasferimento era pregiudizievole per il proprio credito, sorto da un finanziamento concesso alla debitrice principale e garantito da fideiussione, e che le parti fossero consapevoli del pregiudizio arrecato. Il Tribunale accoglieva la revocatoria e dichiarava inefficace l'atto. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione delle soccombenti, ritenendo: rilevante, ai fini dell'anteriorità del credito, il momento dell'accreditamento e non quello del prelievo; revocabile l'atto dispositivo del fideiubente, anche in relazione a crediti eventuali o non ancora esigibili; provato l'eventus damni perché il conferimento immobiliare aveva ridotto o reso più incerta la soddisfazione del credito; dimostrabile per presunzioni la scientia damni; inammissibili le prove testimoniali non riproposte ritualmente con richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria. In cassazione le ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la banca avesse provato solo la fideiussione ma non l'erogazione del finanziamento né l'entità dell'inadempimento; con il secondo motivo, violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse presunto scientia fraudis, consilium fraudis ed eventus damni senza adeguata allegazione, e censurando anche la mancata ammissione della prova testimoniale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure di merito e ha ribadito che, in tema di revocatoria ordinaria proposta dalla banca contro il fideiubente, il credito può essere anche eventuale e l'insorgenza va valutata al momento dell'accreditamento; ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e perché la censura sulla prova testimoniale era generica e non autosufficiente, non essendo state specificate le deduzioni svolte in udienza né il contenuto dei mezzi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna delle ricorrenti alle spese e agli oneri processuali consequenziali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando il rigetto dell'appello e quindi la pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo già resa in primo grado in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria. Ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero sostanzialmente a una diversa valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la censura sulla prova testimoniale difettasse di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali; per i fideiubenti rileva la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore e, per atti a titolo oneroso, anche la consapevolezza del terzo.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché, in tema di revocatoria ordinaria, l'insussistenza dell'eventus damni per residua capienza patrimoniale deve essere provata dal convenuto che la eccepisce.
Le doglianze formulate sono state ritenute sostanzialmente dirette a contestare la valutazione del materiale istruttorio, quindi inammissibili in sede di legittimità.
La deduzione di erronea valutazione delle prove è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
Il motivo relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale è stato ritenuto generico e non autosufficiente perché non riportava il contenuto delle deduzioni e dei mezzi istruttori rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 385/1993
Richiamata nel fatto come base del contratto di finanziamento della debitrice principale.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria proposta da una banca contro il fideiubente, il credito del creditore può essere anche eventuale o non ancora esigibile, e la sua anteriorità va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento della provvista, non a quello dell'effettivo prelievo.
- L'atto di conferimento di beni in società integra un atto di disposizione del patrimonio del conferente e può essere revocato se rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche quando determini solo una modificazione qualitativa del patrimonio.
- Ai fini dell'eventus damni non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore; è sufficiente una diminuzione della garanzia patrimoniale generica o un aggravamento del rischio di insolvenza.
- Quando il convenuto contesti l'eventus damni allegando la sufficienza del patrimonio residuo, grava su di lui l'onere di provare che i beni residui siano idonei a soddisfare il credito.
- La scientia damni può essere accertata anche per presunzioni, in particolare quando vi siano elementi come vincoli familiari, partecipazione del garante alla società conferitaria e conoscenza pregressa della situazione debitoria.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove; le censure che chiedano una diversa lettura degli elementi istruttori sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione che lamenti la mancata ammissione di prove deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando con precisione il contenuto degli atti, delle deduzioni e dei mezzi istruttori rilevanti.
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