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Sentenza

Sentenza del 26/04/2016 n. 143 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, comma 4, del DPR 600/1973, sulla base della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. Ha eccepito l’effetto preclusivo dello "scudo fiscale", documentando il rimpatrio di attività per euro 1.041.200,00 mediante dichiarazione riservata e pagamento dell’imposta straordinaria. Secondo il contribuente, tale importo era idoneo a giustificare il maggior reddito sinteticamente accertato e impediva l’accertamento relativamente agli imponibili riconducibili alle attività rimpatriate.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva riunito i ricorsi e accolto le doglianze del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che lo scudo fiscale non producesse una copertura generica, ma operasse esclusivamente per gli imponibili specificamente rappresentati dalle somme detenute all’estero e rimpatriate. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto opponibile l’effetto preclusivo dello scudo fiscale, purché sussistano la detenzione estera effettiva fino al 31 dicembre 2008, il rimpatrio o la regolarizzazione con pagamento dell’imposta straordinaria e l’assenza di precedenti accessi, ispezioni, verifiche o contestazioni degli obblighi dichiarativi. Non ha ritenuto necessaria una prova specifica dell’anteriorità delle attività rispetto ai periodi accertati né una contestazione dello scudo entro l’inizio della verifica o entro trenta giorni. È stata riconosciuta la necessaria riconducibilità quantitativa tra le somme rimpatriate e l’imponibile accertato. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA, cassa previdenziale e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, DPR 600/1973

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze indicativi di capacità contributiva, utilizzato dall’Ufficio per gli anni 2007 e 2008.

  • Art. 13-bis del DL 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009

    ha istituito e regolato lo "scudo fiscale"

    Consente l’emersione, mediante il pagamento di un’imposta straordinaria, di attività finanziarie e patrimoniali irregolarmente detenute all’estero da residenti in Italia, con riferimento alle attività detenute fino al 31 dicembre 2008.

  • Art. 14 del DL 350/2001

    la preclusione opera automaticamente [...] in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente ricondurre gli imponibili accertati alle somme oggetto di rimpatrio

    Preclude gli accertamenti tributari e contributivi, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle attività estere rimpatriate o regolarizzate, e produce inoltre effetti estintivi sulle sanzioni relative a tali attività. La sentenza interpreta la norma nel senso che non è necessaria una copertura generica dell’accertamento, ma deve sussistere una riconducibilità quantitativa tra attività rimpatriate e imponibile contestato.

  • Art. 14, comma 7, del DL 350/2001

    L’effetto preclusivo non opera se, prima della presentazione della dichiarazione riservata, al contribuente erano già state contestate violazioni degli obblighi dichiarativi oppure erano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento fiscale.

  • Art. 5 del DL 167/1990

    È richiamato in relazione all’estinzione delle sanzioni amministrative connesse alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate nell’ambito dello scudo fiscale.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009

    la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica

    È utilizzata dalla sentenza per sostenere che, quando sia astrattamente possibile ricondurre l’imponibile accertato alle somme rimpatriate, il contribuente non deve fornire una prova analitica ulteriore.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E dell’8 ottobre 2010

    la carenza di prove che le attività dichiarate non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d’imposta oggetto di controllo determina l’inutilizzabilità dell’effetto preclusivo

    La sentenza non segue questo orientamento amministrativo, ritenendo che la prova dell’anteriorità delle attività rispetto al periodo accertato non costituisca una limitazione prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale non determina automaticamente l’annullamento di qualsiasi accertamento: la preclusione opera solo per gli imponibili che siano riconducibili, anche quantitativamente, alle attività effettivamente detenute all’estero e poi rimpatriate o regolarizzate.
  • Per invocare la protezione occorre dimostrare la regolarità sostanziale dell’operazione: detenzione estera entro il 31 dicembre 2008, presentazione della dichiarazione riservata e pagamento dell’imposta straordinaria.
  • L’effetto preclusivo può essere escluso se, prima della dichiarazione riservata, erano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, oppure erano state contestate violazioni relative alle attività estere.
  • Secondo l’interpretazione adottata nella sentenza, non è necessario provare che le attività rimpatriate siano state costituite prima dello specifico periodo d’imposta accertato, né è necessario opporre lo scudo immediatamente all’avvio della verifica o entro un termine di trenta giorni.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare con precisione l’importo rimpatriato, la data e le modalità del rimpatrio, il pagamento dell’imposta straordinaria e l’assenza di verifiche fiscali anteriori, oltre a dimostrare la compatibilità quantitativa con l’imponibile contestato.
  • La decisione è una pronuncia di merito del 2016 e la sua applicabilità concreta va verificata alla luce dell’evoluzione normativa e della successiva giurisprudenza.

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