Sentenza del 26/04/2016 n. 770 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Base Imponibile - Erogazione compensi a terzi - Requisito autonoma organizzazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata ritenuta fondata. L'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. A tal fine, l'erogazione di elevati compensi a terzi per prestazioni inerenti all'attività può essere sufficiente, anche se il contribuente non impiega lavoratori dipendenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP. Il contribuente sosteneva che tale requisito non fosse presente, anche in ragione del mancato impiego di personale dipendente. La decisione ha invece ritenuto rilevante l'erogazione non occasionale di elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti all'attività professionale.
Norme richiamate
IRAP – requisito dell'autonoma organizzazione
Il requisito dell'autonoma organizzazione si configura allorché il contribuente faccia uso di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'autonoma organizzazione può derivare alternativamente dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo necessario o dall'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
IRAP – compensi a terzi
È soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroghi elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente.
Il pagamento significativo e non occasionale di prestazioni di terzi può dimostrare l'autonoma organizzazione anche in assenza di dipendenti.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento a IRAP dei professionisti occorre verificare concretamente se l'attività sia organizzata con strumenti o apporti di lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile.
- L'assenza di dipendenti non esclude automaticamente l'autonoma organizzazione: possono assumere rilievo i compensi corrisposti a collaboratori, consulenti o altri terzi.
- La rilevanza dei compensi a terzi dipende dalla loro entità, continuità e connessione con l'attività professionale; prestazioni meramente occasionali o marginali possono essere valutate diversamente.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare natura, importo e occasionalità delle prestazioni esterne, nonché dimostrare che esse costituiscono meri apporti personali o marginali e non un'organizzazione autonoma dell'attività.
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