Sentenza del 26/04/2016 n. 1117 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Art. 19, comma 4 bis, TUIR - agevolazione - esodo volontario - disposizione discriminatoria - Corte di Giustizia C-128/07 - C-131/07 - disapplicazione - consegue - rimborso è dovuto. Rimborso - maggiori imposte applicate - incentivo all'esodo - art. 19, comma 4 bis TUIR - termine decadenziale - art. 38, d.P.R. n. 602/72 - 48 mesi - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto al rimborso anche se le imposte erano state versate in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto euro-unitario. Tuttavia, il rimborso è subordinato alla presentazione dell’istanza entro il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1972, decorrente dalla data del versamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle maggiori imposte pagate sull’incentivo all’esodo volontario, sostenendo che l’art. 19, comma 4-bis, TUIR prevedesse un’agevolazione discriminatoria e incompatibile con il diritto dell’Unione europea, come riconosciuto dalla Corte di giustizia nelle cause da C-128/07 a C-131/07. La questione riguardava anche il termine per presentare l’istanza di rimborso.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, TUIR
La disposizione prevedeva un trattamento fiscale agevolato per determinate somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, ma è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea in quanto discriminatoria.
Art. 38, d.P.R. n. 602/1972
Disciplina il rimborso delle imposte dirette versate in eccesso e stabilisce un termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento per presentare la relativa istanza.
Sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, cause da C-128/07 a C-131/07
Hanno accertato l’incompatibilità dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR con il diritto euro-unitario, consentendo ai contribuenti interessati di chiedere il rimborso delle maggiori imposte, nel rispetto dei termini nazionali applicabili.
Massime di principio
- Il pagamento di un tributo effettuato in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea può essere rimborsato, purché ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina nazionale.
- La pronuncia di incompatibilità della norma non elimina i termini decadenziali per chiedere il rimborso: l’istanza deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge, nella fattispecie 48 mesi dalla data del versamento.
- Per valutare una richiesta analoga occorre verificare sia l’effettiva applicabilità della norma dichiarata illegittima o incompatibile, sia la data dei versamenti e il rispetto del termine perentorio previsto per il rimborso.
- Il diritto al rimborso riguarda le maggiori imposte effettivamente pagate rispetto a quelle dovute senza applicare la disposizione incompatibile con il diritto euro-unitario.
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