Sentenza del 26/04/2016 n. 2309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Ipoteca ex d.P.R. 602/1973 - Iscrizione - Intimazione ad adempiere - Previa notifica - Esclusione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’iscrizione di ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 602/1973, sostenendo che, prima di procedere, fosse necessaria la notifica dell’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, dello stesso decreto. La questione riguardava quindi se l’intimazione preventiva costituisse un presupposto obbligatorio anche per l’iscrizione ipotecaria.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. 602/1973 può essere iscritta senza la previa notifica dell’intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2. L’iscrizione ipotecaria non è infatti un atto preordinato all’espropriazione forzata, ma una misura cautelare distinta. Inoltre, l’art. 77 richiama espressamente soltanto il comma 1 dell’art. 50 e non il comma 2. L’orientamento è conforme a Cass. n. 10324/2012.
Norme richiamate
Art. 77 d.P.R. 602/1973
Prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca.
La disposizione disciplina l’iscrizione ipotecaria come misura cautelare autonoma e non richiede la previa intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2.
Art. 50, comma 1, d.P.R. 602/1973
È richiamato dall’art. 77 ai fini dell’avvio dell’esecuzione, ma tale richiamo non estende automaticamente all’iscrizione ipotecaria l’obbligo previsto dal comma 2.
Art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
L’intimazione ad adempiere è necessaria per procedere all’espropriazione quando sia decorso un determinato periodo dalla notifica della cartella, ma non costituisce presupposto necessario per la preventiva iscrizione ipotecaria ex art. 77.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria tributaria è una misura cautelare distinta dall’espropriazione forzata; pertanto, non richiede necessariamente tutti gli adempimenti propri della fase esecutiva.
- La previa intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 non è, di regola, necessaria per iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77.
- Gli obblighi procedurali devono essere ricavati dal testo delle norme applicabili: il richiamo dell’art. 77 al solo comma 1 dell’art. 50 esclude l’estensione automatica del comma 2.
- La mancanza dell’intimazione preventiva non determina, da sola, l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, ferma restando la necessità di rispettare gli altri presupposti e obblighi di comunicazione eventualmente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza applicabile.
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