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Sentenza

Sentenza del 26/04/2016 n. 250 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La richiesta prima del termine di un rimborso effettivamente spettante non è sanzionata a titolo di mancato pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la sanzione applicabile a un contribuente che aveva chiesto anticipatamente il rimborso di un credito IVA effettivamente esistente, pari a 166.235 euro, ma in assenza delle condizioni previste dall'art. 30, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale comportamento dovesse essere assimilato a un omesso o tardivo versamento d'imposta e quindi sanzionato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, con la sanzione del 30%. Il contribuente, invece, aveva beneficiato dell'applicazione dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto, relativo alla richiesta di un rimborso non dovuto o eccedente il dovuto, con possibilità di definizione agevolata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 13, comma 1, sanzioni esclusivamente l'omesso o tardivo versamento di somme dovute all'Erario e non possa essere applicato, per analogia, alla richiesta anticipata di un rimborso relativo a un credito effettivamente spettante. Le norme sanzionatorie, per il loro carattere punitivo-afflittivo, sono soggette a interpretazione stretta. Pertanto, alla fattispecie si applica l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Non vi è stata pronuncia sulle spese del grado di appello, poiché il contribuente non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997

    Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione [...] è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

    La disposizione riguarda l'omesso o tardivo versamento di imposte dovute all'Erario e non può essere estesa analogicamente alla richiesta anticipata di un rimborso relativo a un credito effettivamente esistente.

  • Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997

    Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

    È la norma applicabile quando il rimborso è stato richiesto in assenza dei presupposti o in misura superiore al dovuto, anche se il credito IVA sottostante è sostanzialmente esistente. La norma può consentire la definizione agevolata nei limiti previsti dalla legge.

  • Art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972

    Il contribuente può chiedere [...] il rimborso dell'eccedenza detraibile [...] quando eserciti esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

    La disposizione individua una delle condizioni sostanziali che legittimano la richiesta immediata di rimborso dell'eccedenza IVA. La sua mancanza rende indebita o anticipata la richiesta, ma non trasforma automaticamente la condotta in un omesso versamento.

Massime di principio

  • La richiesta anticipata di un rimborso IVA effettivamente spettante, ma presentata senza uno specifico presupposto previsto dalla legge, deve essere distinta dall'omesso o tardivo pagamento di un'imposta dovuta.
  • Le sanzioni tributarie, avendo natura punitiva, sono soggette al principio di legalità e di stretta interpretazione: non è possibile applicare una sanzione prevista per una fattispecie diversa mediante analogia o equivalenza sostanziale.
  • Quando il credito fiscale esiste ma il rimborso è stato chiesto in assenza dei presupposti o in misura eccedente, la disciplina di riferimento è quella della richiesta di rimborso non dovuto o eccedente, non quella del mancato versamento.
  • Occorre distinguere tra inesistenza del credito, eccedenza quantitativa del rimborso e mancanza dei presupposti procedurali o sostanziali per ottenerlo: la qualificazione precisa della condotta determina la sanzione applicabile.
  • L'Amministrazione finanziaria non può aumentare la sanzione facendo leva sul fatto che il contribuente abbia avuto anticipata disponibilità delle somme, se la fattispecie concreta non coincide con quella descritta dalla norma sanzionatoria invocata.

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