Sentenza del 26/04/2016 n. 15 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: Istanza rimborso IVA - riconoscimento del debito da parte dell'ufficio - difetto di giurisdizione del giudice tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta individuazione del giudice competente quando l'ufficio finanziario abbia già riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso IVA e abbia quantificato la somma dovuta. In tale situazione non è più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, l'importo del rimborso o il relativo procedimento amministrativo, ma soltanto l'inadempimento dell'obbligo di pagamento.
La decisione
È stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Le controversie tributarie riguardano il rigetto dell'istanza, anche tacito mediante silenzio-rifiuto, oppure questioni sull'esistenza, sull'ammontare o sulle modalità del rimborso. Quando, invece, l'Amministrazione finanziaria riconosce formalmente il diritto al rimborso e quantifica la somma dovuta, il rapporto tributario si esaurisce. Il contribuente deve quindi esercitare davanti al giudice ordinario l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo prevista dall'art. 2033 c.c.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le controversie in materia tributaria
La giurisdizione tributaria comprende le controversie concernenti l'esistenza dell'obbligazione tributaria, l'ammontare del rimborso e le procedure per conseguirlo. Non comprende la successiva fase di pagamento di un rimborso già riconosciuto.
Art. 2033 del codice civile
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato
Quando l'Amministrazione ha riconosciuto il diritto e quantificato il rimborso, il contribuente può agire davanti al giudice ordinario per ottenere la restituzione della somma dovuta, qualificata come indebito oggettivo.
Istituto del silenzio-rifiuto
In caso di mancata risposta dell'ufficio, decorso il termine previsto, l'istanza di rimborso può essere considerata respinta e il contribuente può ricorrere al giudice tributario entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale.
Massime di principio
- Se l'ufficio respinge espressamente l'istanza di rimborso o rimane inerte, la controversia riguarda ancora il rapporto tributario e va proposta davanti al giudice tributario.
- Se l'ufficio riconosce formalmente sia il diritto al rimborso sia l'importo dovuto, ogni successiva contestazione riguarda l'esecuzione del pagamento e appartiene normalmente alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il riconoscimento del diritto deve essere effettivo e sufficientemente determinato: un semplice atto interlocutorio, una comunicazione generica o una proposta non quantificata potrebbero non comportare il venir meno della giurisdizione tributaria.
- Prima di agire è essenziale qualificare l'atto dell'Amministrazione: rigetto, silenzio-rifiuto, riconoscimento del credito o mero provvedimento interlocutorio determinano giudice competente e rimedio applicabile.
- La scelta del giudice deve seguire l'oggetto concreto della domanda: accertare il diritto o l'importo del rimborso implica giurisdizione tributaria; ottenere il pagamento di una somma già riconosciuta implica, di regola, azione davanti al giudice ordinario.
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