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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15551/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento per TIA relativa all'anno 2011, riferiti a immobili situati nel territorio comunale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente e annullato gli atti impositivi, ritenendo che, poiché i crediti tributari erano anteriori all'applicazione della misura di prevenzione, il loro accertamento dovesse essere devoluto in via esclusiva al giudice delegato del procedimento di prevenzione, in sede concorsuale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice della prevenzione non ha il potere di accertare l'an e il quantum del credito tributario, ma solo di verificare l'idoneità del titolo ai fini dell'insinuazione al passivo; la contestazione della pretesa fiscale resta invece devoluta al giudice tributario. La società ha resistito con controricorso, difendendo la decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la disciplina antimafia sulla sospensione del versamento dei tributi durante il sequestro e la confisca non incide sui crediti tributari maturati prima della misura di prevenzione, né attribuisce al giudice della prevenzione la cognizione esclusiva sulla legittimità sostanziale e formale dell'atto impositivo. Il potere di accertamento dell'ente impositore non è inibito dalla misura di prevenzione e il contribuente, tramite l'amministratore giudiziario, può impugnare l'avviso davanti al giudice tributario per contestare an e quantum. Il giudice della prevenzione conserva solo il controllo sull'idoneità del titolo e sulla collocazione del credito nel passivo concorsuale. Conseguentemente, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito si uniformi a tali principi e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    "Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca (...) è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro"

    La Corte interpreta la norma nel senso che sospende solo il pagamento dei tributi maturati durante il sequestro/confisca, ma non sospende né preclude il potere di accertamento dell'ente impositore; inoltre non si applica ai tributi sorti prima del sequestro.

  • artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    Le disposizioni sul procedimento di prevenzione per l'accertamento dei crediti dei terzi sono lette come modello concorsuale limitato all'idoneità del titolo e alla collocazione del credito nel passivo, non come attribuzione al giudice della prevenzione del potere di decidere sulla debenza tributaria.

  • art. 55, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    "A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive"

    Il divieto riguarda le azioni esecutive individuali, non l'emissione o la contestazione degli atti di accertamento tributario per crediti anteriori al sequestro.

  • art. 50, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    L'estinzione per confusione dei crediti erariali opera solo per i crediti erariali e non per i tributi locali.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La giurisdizione sulle controversie tributarie resta del giudice tributario; la procedura di prevenzione non sposta su altro giudice la decisione sulla debenza del tributo.

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo per violazione/falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La misura di prevenzione patrimoniale non paralizza il potere dell'ente impositore di emettere avvisi di accertamento per tributi il cui presupposto sia maturato prima del sequestro.
  • Nel procedimento di prevenzione, il giudice delegato verifica l'idoneità del titolo e la collocazione del credito nel concorso, ma non decide sulla debenza del tributo né sulla legittimità sostanziale dell'atto impositivo.
  • La contestazione dell'an o del quantum di un credito tributario resta devoluta alla giurisdizione tributaria anche se il debitore è sottoposto ad amministrazione giudiziaria o sequestro di prevenzione.
  • La sospensione del versamento prevista dal codice antimafia incide sull'esigibilità del tributo durante la misura, non sull'accertamento del credito né sui tributi anteriori al sequestro.
  • Il divieto di azioni esecutive derivante dal sequestro o dalla procedura concorsuale non può essere esteso, in via interpretativa, fino a escludere la formazione del titolo impositivo necessario per la successiva insinuazione al passivo.
  • Per i tributi locali non opera l'estinzione per confusione prevista per i soli crediti erariali in caso di definitiva confisca.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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