Sentenza del 30/06/2020 n. 13101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005, con cui erano richiesti maggiori Ires e Iva, oltre a sanzioni e interessi, per l’esposizione di crediti ritenuti superiori a quelli spettanti e per l’omesso versamento dell’Iva a debito di dicembre 2005. La società ha dedotto che il credito Iva effettivo era almeno pari, se non superiore, a quello dichiarato, che il credito contestato non era stato utilizzato e che non vi era stato danno erariale; ha inoltre sostenuto che la ricostruzione dei crediti negli anni successivi era prova della propria buona fede e non una domanda nuova in appello. Ha contestato anche la mancata indicazione nella cartella dei criteri di calcolo degli interessi.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione dell’Agenzia d’inammissibilità per estinzione della società: il ricorso poteva essere proposto dal socio succeduto alla società cancellata, ferma la possibile rilevanza del limite di responsabilità sull’interesse ad agire. Ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo insufficiente la decisione regionale perché non aveva verificato se il credito Iva effettivo fosse superiore a quello dichiarato, se il rimborso richiesto fosse inferiore e se il credito contestato fosse rimasto inutilizzato, circostanze rilevanti per accertare buona fede e assenza di un danno erariale concreto. Ha accolto anche il terzo motivo: gli elementi ulteriori sulla ricostruzione dei crediti degli anni successivi, se diretti a sostenere la contestazione già proposta in primo grado, costituiscono prove e non domanda nuova inammissibile in appello. Il quarto motivo, sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione; non è stata quindi definita nel merito la spettanza delle somme.
Norme richiamate
Articolo 2495 del codice civile
Avuto riguardo alla legittimazione ad impugnare, in tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'articolo 2495 c. c., non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali.
La cancellazione della società durante il giudizio non impedisce ai soci succeduti di impugnare la decisione: il limite della loro responsabilità non esclude la legittimazione processuale, ma può incidere sull’interesse ad agire.
Articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972
Il principio in esame si fonda sulla considerazione che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito Iva non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l'illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale.
La sola indicazione irregolare di un credito Iva non basta a fondare la pretesa come illecito sostanziale: occorre verificare l’effettivo mancato versamento e un danno erariale concreto, considerando anche l’eventuale mancato utilizzo del credito e la condotta del contribuente.
Articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Si ha domanda nuova o eccezioni nuove, inammissibili in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ovvero delle eccezioni prospettate in primo grado, in quanto fondati su situazioni giuridiche prima non prospettate, poiché in tal caso si introduce, in modo inammissibile, un nuovo tema di indagine.
In appello sono inammissibili le nuove domande o eccezioni che modificano i fatti costitutivi o introducono una situazione giuridica e un tema d’indagine nuovi. Non è invece domanda nuova l’aggiunta di elementi probatori a sostegno della contestazione già formulata in primo grado.
Massime di principio
- Per contestazioni relative a crediti fiscali dichiarati in misura errata, la mera irregolarità formale non dimostra da sola un illecito sostanziale: occorre accertare l’effettivo utilizzo del credito, l’omesso versamento e l’esistenza di un danno erariale concreto.
- La prova che il credito effettivo era pari o superiore a quello dichiarato, che il credito non è stato utilizzato o che è stato richiesto un rimborso inferiore può essere rilevante per valutare la buona fede e la fondatezza della pretesa fiscale.
- In appello si possono integrare le prove a sostegno della tesi già introdotta in primo grado; si configura invece una domanda nuova quando cambia la base fattuale o giuridica della controversia e viene introdotto un nuovo tema d’indagine.
- Se una società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese mentre è pendente il giudizio, il socio succeduto può impugnare la sentenza; il limite di responsabilità del socio può incidere sull’interesse ad agire, non sulla legittimazione processuale.
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