Cassazione Civile, Ordinanza n. 18842/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti: la cessione di quote sociali di una società poi ritenuta pregiudizievole; la successiva vendita di un fabbricato e di una porzione di terreno; e un successivo atto di scissione societaria con intestazione di immobili a un'altra società. Secondo la prospettazione accolta nei giudizi di merito, il debitore aveva ceduto la quota a un prezzo inferiore rispetto a quello originariamente pattuito, e gli acquirenti/sub-acquirenti erano consapevoli del pregiudizio arrecato al creditore. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che gli indizi valorizzati per la scientia damni del terzo non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la Corte territoriale aveva mal letto la documentazione; 2) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per avere desunto la mala fede dei sub-acquirenti dal solo rapporto di parentela tra i legali rappresentanti delle società coinvolte; 3) omessa valutazione della questione della pretesa irrevocabilità/inammissibilità della revocatoria avente ad oggetto un atto di scissione societaria, con richiamo agli artt. 2503, 2504 e 2506 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava in realtà a una rilettura del merito e non denunciava correttamente una falsa applicazione delle regole sulle presunzioni o sull’onere della prova; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la conoscenza del pregiudizio poteva essere desunta anche dal rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti e che l’apprezzamento di merito non era sindacabile; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della questione, rilevando comunque che la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è ammissibile in quanto produce inefficacia relativa verso il solo creditore pregiudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna solidale dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria è utilizzabile per far dichiarare inefficaci, nei confronti del solo creditore pregiudicato, atti dispositivi del debitore e, in via mediata, anche atti di scissione societaria contenenti attribuzioni patrimoniali.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non quando valuta diversamente le prove offerte e attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre.
Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento della scientia damni se il ragionamento inferenziale è congruo e conforme ai canoni legali.
La censura per falsa applicazione richiede di indicare puntualmente perché il ragionamento presuntivo del giudice sia carente di gravità, precisione o concordanza; non basta proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza non può risolversi in una generica richiesta di riesame del merito; l'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
L'opposizione dei creditori sociali alla scissione mira all'invalidità dell'operazione, distinguendosi dalla revocatoria ordinaria che mira alla sola inefficacia relativa.
Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisiva nel dispositivo.
Richiamato nel motivo, la Corte ribadisce comunque l'ammissibilità della revocatoria ordinaria contro la scissione societaria.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La scientia damni del terzo in revocatoria ordinaria può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti e sia congruamente motivato.
- In cassazione non è ammissibile censurare, sotto l’etichetta della violazione di legge, una critica che mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito abbia erroneamente distribuito l’onere della prova; non quando abbia semplicemente valutato le prove attribuendo maggior credibilità ad alcune rispetto ad altre.
- Il rapporto di parentela tra i soggetti che partecipano alle operazioni dispositive può costituire un indice presuntivo rilevante ai fini della conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, se inserito in un quadro indiziario complessivo.
- La revocatoria ordinaria è ammissibile anche avverso atti di scissione societaria, quando l’azione mira a ottenere la sola inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore pregiudicato e non la sua invalidità assoluta.
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