Cassazione Civile, Ordinanza n. 10129/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di cessione di azienda concluso tra le parti il 20 novembre 2012. La società cedente agì per ottenere l'adempimento del contratto e il pagamento del prezzo; il tribunale accolse solo in parte la domanda, condannando la controparte al pagamento di euro 33.000 a titolo di prezzo della cessione e rigettando la domanda risarcitoria. L'acquirente propose appello sostenendo, in sostanza, che il contratto non fosse perfezionato o comunque che non potesse pretendersi il pagamento senza l'adempimento della controparte, anche perché nel frattempo la società aveva affittato i locali ad altra azienda e l'azienda sarebbe divenuta inesistente. In cassazione dedusse, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che, se il contratto di cessione era ritenuto esistente, il pagamento del prezzo sarebbe stato dovuto solo a fronte della cessione effettiva dell'azienda da parte della società cedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché non risultava depositata la copia notificata della sentenza impugnata, pur essendo la ricorrente la notificazione della sentenza avvenuta il 14 luglio 2020. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile: la questione della sopravvenuta inesistenza dell'azienda non risultava ritualmente coltivata nelle conclusioni finali del giudizio d'appello; ove non riproposta, doveva intendersi rinunciata; ove non considerata dalla corte territoriale pur essendo stata riproposta, il vizio sarebbe stato da far valere come errore revocatorio. È stata anche rilevata l'inammissibile commistione tra vizi ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e l'ulteriore inconferenza della dedotta eccezione di inadempimento rispetto alla tesi difensiva dell'odierna ricorrente, che in appello aveva negato di dovere alcunché. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'eccezione di inadempimento presuppone che l'obbligazione sia dovuta e opera a tutela della parte non inadempiente; è logicamente incompatibile con la tesi di chi neghi in radice di essere obbligato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
non è consentito cumulare in modo indistinto la denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale; il vizio di motivazione insufficiente non è più deducibile nei termini antecedenti al 2012.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
ai fini dell'ammissibilità/improcedibilità del ricorso per cassazione, va depositata la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione quando la sentenza risulti notificata e si invochi il termine breve.
se la notificazione della sentenza non è allegata, opera il termine lungo di impugnazione; altrimenti va verificato il rispetto del termine breve.
se la sentenza è notificata, decorre il termine breve per impugnare e il ricorrente deve depositare la copia notificata della decisione.
consente il deposito della documentazione necessaria anche nei modi previsti dalla norma, richiamata dalla Corte per la produzione della relata di notificazione.
l'omessa considerazione di conclusioni o domande ritualmente riproposte e già risultanti dagli atti può integrare errore revocatorio, non deducibile con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata e intende avvalersi del termine breve, deve depositare la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- La verifica sulla tempestività dell'impugnazione dipende dalle allegazioni delle parti: se la notificazione della sentenza non è allegata, si applica il termine lungo; se invece è allegata, il ricorrente sopporta l'onere documentale correlato al termine breve.
- Le censure di legittimità non possono mescolare in modo indifferenziato violazione di legge e vizio motivazionale, soprattutto quando il vizio motivazionale sia prospettato in forme non più ammissibili secondo il regime vigente.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è configurabile solo se l'obbligazione della parte che la solleva sia effettivamente dovuta; è incompatibile con una difesa che neghi radicalmente l'esistenza dell'obbligazione stessa.
- Le domande o questioni non riproposte nelle conclusioni finali del grado di appello devono intendersi rinunciate; se si assume che la corte territoriale abbia omesso di considerarle pur essendo state ritualmente mantenute, il vizio può integrare errore revocatorio da far valere con lo strumento appropriato.
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