Cassazione Penale, Ordinanza n. 23450/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. I motivi dedotti erano due: a) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; b) mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sul diniego della particolare tenuità. La doglianza sosteneva, in sostanza, che non vi fosse una concreta e effettiva situazione di pericolo per diritti patrimoniali di terzi e che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero di merito, generiche, reiterative di quelle già proposte in appello e prive di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. La motivazione della Corte territoriale, secondo la Cassazione, era immune dai vizi denunciati ed evidenziava la significativa capacità lesiva dell'arma sequestrata, un manganello di 44 cm con diametro di 7 cm, rinvenuto nei pressi di una stazione ferroviaria, luogo frequentato da un numero indeterminato di persone. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre il contenuto applicativo nel caso concreto.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile in considerazione della significativa capacità lesiva dell'arma e del contesto di rinvenimento.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato quale base dell'inammissibilità per ricorso contenente censure aspecifiche o non consentite in sede di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato in combinazione con l'art. 591 c.p.p. per l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
richiamato per escludere la proponibilità in cassazione di censure meramente fattuali o comunque non specifiche.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio relativo alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, dovendo il ricorso confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito senza indicare puntuali errori logico-giuridici della decisione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il bene o l'oggetto materiale del reato evidenzia una significativa capacità offensiva e il contesto concreto accresce la pericolosità della condotta.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo mediante critica specifica alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento dell'esclusione, non attraverso prospettazioni generiche o astratte.
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