Cassazione Penale, Sentenza n. 26836/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per traffico e detenzione di stupefacenti (art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990). Il ricorrente ha lamentato, principalemente, la nullità delle notifiche degli atti introduttivi (primo e secondo grado) per errata indicazione delle generalità dell'imputato con conseguente incertezza sul destinatario e mancata conoscenza effettiva del processo; ha censurato altresì l'assunzione probatoria della responsabilità per vendita sulla base di elementi insufficienti (vizi di prova e possibile qualificazione come tentata), ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. e ha contestato la misura della pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto dirimente il primo motivo: l'erronea indicazione del nominativo nei primi atti e la notifica eseguita ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. presso difensori d'ufficio che non avevano stabilito contatto effettivo con l'imputato ha impedito di ritenere provata l'effettiva conoscenza del processo da parte di Bamba. Si è affermato che la semplice notificazione formale al difensore d'ufficio non è sufficiente a comprovare la conoscenza del procedimento quando manchino elementi di instaurazione di un rapporto professionale idoneo a veicolarla. La nullità è stata qualificata come assoluta e insanabile; perciò la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli nord per il prosieguo del procedimento. Non si è pertanto entrati nel merito degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
Norma sottostante la fattispecie di vendita e detenzione di sostanze stupefacenti contestata; la Corte non ha però esaminato nel merito la correttezza dell'applicazione a causa dell'annullamento per nullità procedurale.
La notificazione presso il difensore d'ufficio è ammissibile quando l'imputato non sia reperibile al domicilio eletto, ma la Corte precisa che tale notificazione, seppur valida formalmente, non prova automaticamente l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato se non emergono elementi che dimostrino un contatto professionale reale tra difensore e assistito.
Previsione introdotta dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) che disciplina la restituzione nel termine per l'impugnazione per l'imputato giudicato in assenza; la Corte ha fatto riferimento a tale disciplina nell'accogliere l'istanza di rimessione in termini.
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
Disposizione transitoria che ha consentito l'applicazione delle nuove regole sulla restituzione nel termine a sentenze di appello emesse dopo l'entrata in vigore della riforma; su tale base è stata valutata e accolta l'istanza di rimessione.
Norma che disciplina le ipotesi di assenza dell'imputato e i relativi effetti; la Corte ha richiamato la necessità di prova dell'effettiva conoscenza del processo per legittimare una dichiarazione di assenza e ha escluso tale prova nel caso concreto.
art. 171, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato dalla difesa come causa di nullità per indicazione errata delle generalità nella notifica dell'atto introduttivo; la Corte ha ritenuto la nullità assoluta quando non è possibile avere certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Norma sulle nullità processuali; evocata dalla difesa per sostenere l'annullabilità degli atti per nullità della notifica, correlata alla valutazione di nullità assoluta operata dalla Corte.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Riferita dalla difesa in relazione alla nullità della dichiarazione di assenza; la Corte ha in sostanza confermato che la declaratoria di assenza è illegittima in assenza di prova della conoscenza del processo.
Richiamata dalla difesa con riferimento alla presunta insufficienza o contraddittorietà della prova sull'elemento oggettivo del reato; non esaminata nel merito a causa dell'annullamento procedurale.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di norme sul procedimento; invocata dalla difesa (es.: contestazione non applicazione di cause di non punibilità), ma la Corte non ha proceduto ad esame per effetto dell'annullamento per nullità.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; sollevata dalla difesa come motivo di non punibilità rispetto ai quantitativi modesti di stupefacente, ma non valutata dalla Corte a seguito dell'annullamento procedurale.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 99-bis) conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199
Citato nel ragionamento sulla vigenza delle norme transitorie e sulla decorrenza dell'applicabilità delle nuove disposizioni sulla restituzione in termini.
Massime di principio
- La notificazione di un atto presso il difensore d'ufficio (art.161, comma 4, c.p.p.) è formalmente valida ma non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo: è necessario che emerga un contatto professionale reale tra difensore e assistito affinché si possa desumere la conoscenza del procedimento.
- L'errata indicazione delle generalità dell'imputato negli atti processuali può determinare una nullità assoluta della notificazione e degli atti successivi quando impedisca di avere certezza sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, con conseguente annullamento delle sentenze.
- Nei casi di giudizio in assenza, per ottenere la restituzione nel termine per impugnare l'imputato deve provare di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; le modifiche normative del 2022 hanno ampliato e specificato tali tutele.
- Quando un annullamento è disposto per nullità assoluta di natura procedurale, eventuali censure di merito (insufficienza della prova, applicazione di cause di non punibilità, eccesso di pena) restano inesaminate e dovranno essere eventualmente riproposte nel nuovo giudizio.
- La difesa deve eccepire tempestivamente eventuali vizi di notifica e chiedere le ricerche o integrazioni necessarie (artt.157 ss. c.p.p.) nonché documentare l'assenza di contatti con il difensore d'ufficio per ottenere il riconoscimento dell'assenza di conoscenza del processo.
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