Cassazione Penale, Sentenza n. 26760/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per reati connessi ai fallimenti di 'AGRI CENTRO NORD' e 'AGRI CENTRO SUD' (bancarotta impropria, bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274 co.1 lett. c) c.p.p. per insufficiente motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, critica l'uso di formule di stile e la valutazione basata sui soli fatti passati, censurava un errore di data sui conferimenti (indicati 03.04.2023 invece del 18.03.2021) e denunciava manifesta illogicità e sproporzione della misura, nonché un trattamento differenziato rispetto al co-indagato Marcello Raffaele.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consenta una nuova valutazione di merito sugli elementi fattuali e sugli indizi; ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione del tribunale del riesame, che ha fondato il pericolo di reiterazione sulla gravità e sistematicità delle condotte, sulle competenze tecniche e sulla personalità dell'indagato, e sulla possibilità che lo stesso possa avvalersi di terzi prestanome, per cui il sequestro dei beni non sarebbe sufficiente a prevenire il rischio. Il diverso trattamento del co-indagato è stato considerato un rilievo generico e inammissibile. L'errore di indicazione della data non è stato ritenuto decisivo. La Corte ha inoltre richiamato che il decorso del tempo e la durata della misura possono essere valutati in sede di revoca/sostituzione (art. 299 c.p.p.) ma non in questa sede di legittimità. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso al tribunale del riesame; qui indicata come la competenza del tribunale di Napoli in funzione di riesame dell'ordinanza cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Previsione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione; la Corte richiama che il pericolo deve essere concreto e attuale e che la motivazione deve offrire una valutazione prognostica basata su fatti, personalità e condizioni di vita dell'indagato
art. 275, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari: la misura deve essere commisurata alle esigenze concrete e sottoposta a verifica nel tempo
Norma sulla revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte sottolinea che il tempo trascorso e sopravvenienze vanno valutate con gli strumenti di cui all'art. 299 e non in sede di legittimità
Sentenza Corte Costituzionale n. 265/2010
Richiamata per il principio che il sistema cautelare deve rispettare i canoni di adeguatezza e proporzionalità, evitando automatismi e richiedendo motivazioni individualizzate
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 c.p.p. deve essere concreto e attuale ma non richiede la prova di un'occasione specifica e imminente per delinquere; va formulato con valutazione prognostica sulla personalità, modalità del fatto e contesto.
- La gravità, la sistematicità delle condotte e le competenze tecniche dell'indagato sono elementi idonei a giustificare una misura cautelare restrittiva quando il sequestro dei beni risulti insufficiente a impedire la prosecuzione dell'attività illecita.
- La mancata ammissione delle accuse o il comportamento non collaborativo possono essere valorizzati come indizio della persistenza della 'spinta' delinquenziale, purché inseriti in una motivazione articolata e non apodittica.
- Errori formali o di dettaglio (es. indicazione errata di una data) non escludono l'esistenza del pericolo se la valutazione complessiva dimostra una attività illecita protratta e sistematica.
- Le doglianze sulla proporzionalità della misura richiedono una valutazione di merito del giudice di merito; in Cassazione il controllo è limitato alla verifica della logica, della completezza e della congruità delle argomentazioni motivazionali.
- La diversa modulazione delle misure tra co-indagati non è automaticamente illegittima: occorre valutare le diverse posizioni personali e i fatti concretamente contestati; un confronto generico è inammissibile.
- La durata della misura e il decorso del tempo possono giustificare revoca o sostituzione secondo l'art. 299 c.p.p., ma non costituiscono di per sé motivo di gravame in sede di legittimità senza nuova valutazione dei fatti.
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