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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26758/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Granata impugna la conferma della condanna (2 anni e 6 mesi) per bancarotta fraudolenta documentale specifica relativa al fallimento della INTEA s.r.l. (fallimento dichiarato il 22/6/2021) sostenendo che la sentenza di merito ha motivato in modo apparente e apodittico: la responsabilità sarebbe stata desunta solo dalla sua qualità di amministratore legale senza dimostrare la sua effettiva gestione, la disponibilità delle scritture contabili o la consapevolezza dell'omessa tenuta/occultamento. Denuncia carenza di gravità indiziaria sia sull'elemento oggettivo che su quello soggettivo (dolo specifico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila e rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Perugia ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice di merito, rilevando: motivazione apodittica fondata solo sulla qualità di amministratore; mancata verifica delle comunicazioni della curatela fallimentare e della effettiva disponibilità o esistenza delle scritture (anche digitali, cassetto fiscale); fusione indebita dei profili soggettivi (dolo generico vs dolo specifico) e mancata distinzione fra le fattispecie tipiche di bancarotta documentale (omessa tenuta/occultamento con dolo specifico) e bancarotta documentale a dolo generico (tenuta irregolare). Il procedimento è rinviato per un esame motivato e più rigoroso.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (L. fall.) - art. 216, comma 1, n. 2

    art. 216, comma 1, n. 2, L. fall.

    La sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, nonché l'omessa tenuta (anche parziale), rientrano nella fattispecie a dolo specifico: occorre la volontà di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto.

  • Legge fallimentare (L. fall.) - art. 217

    Disciplina la bancarotta semplice documentale; rispetto all'art. 216 la differenza principale è il profilo soggettivo: per la fattispecie semplice non è richiesto il dolo specifico ma altre forme di colpa o dolo generico.

  • Codice di procedura penale - art. 623, comma 1, lett. c

    art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Prevede l'annullamento con rinvio quando la Cassazione annulla sentenza relativa a ufficio composto da una sola sezione; disciplina la competenza per il giudizio di rinvio.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)

    es. Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 (Pastechi); Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017 (Autunno); Sez. 5, n. 45246 del 07/11/2024 (Cocozza)

    Costante orientamento secondo cui l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile anche se 'testa di legno', ma solo se è dimostrata la sua effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture contabili. Va distinta la fattispecie a dolo specifico (omessa tenuta/occultamento) dalla fattispecie a dolo generico (tenuta irregolare/falso ideologico contabile).

Massime di principio

  • La sola qualità di amministratore legale non può costituire di per sé prova sufficiente di bancarotta fraudolenta documentale: il giudice deve dimostrare la concreta disponibilità o consapevolezza delle scritture da parte dell'amministratore.
  • Deve essere rigorosamente distinta la bancarotta documentale a dolo specifico (sottrazione/omessa tenuta finalizzata a recare pregiudizio o procurare profitto) dalla bancarotta documentale a dolo generico (tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione contabile); la motivazione giudiziale non può 'fondere' i due profili.
  • Quando le scritture risultano presenti in forme digitali (es. 'cassetto fiscale') il giudice deve specificare quali libri e annualità sono interessati e chiarire se si tratta di materiale sottratto, lasciato in bianco o effettivamente mancante.
  • Se non si procede per bancarotta distrattiva, il giudice deve fornire una motivazione particolarmente attenta circa il dolo relativo alla bancarotta documentale, per evitare che la condanna serva a coprire l'assenza di prove di distrazioni di beni.
  • Il difensore può sollevare e il giudice deve valutare specificamente le eccezioni relative alla effettiva notifica delle richieste della curatela e ad altri elementi probatori che incidono sulla ricostruzione della responsabilità.

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