Cassazione Penale, Sentenza n. 26762/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che confermava il decreto di sequestro preventivo (tra i beni, la "Porsche Macan S") ritenuto profitto dei reati di bancarotta; la società deduceva la nullità/violazione di legge per assenza assoluta di motivazione sul requisito del "periculum in mora" con riferimento all'autovettura e la sua qualifica di terzo estraneo al reato, sostenendo che tale carenza motivazionale non poteva essere sanata dal tribunale del riesame
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali (omissione totale, motivazione fittizia o contraddittoria). Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza motivazionale: il GIP aveva indicato le fonti di prova e il periculum in mora, e il tribunale del riesame ha legittimamente integrato per relationem la motivazione valorizzando elementi indiziari concreti (commistione di interessi tra Ferro Servizi e la società beneficiaria delle condotte distrattive; rapporti contrattuali e familiari tra Ferro Giovanni e Ferro Giuseppe; rinvenimento di bilanci della Ferro Servizi presso la sede della fallita; ritardi nei pagamenti e inattendibilità delle scritture contabili della Nuova Idea). Sulla base di tali elementi è stata esclusa la qualità di terzo estraneo alla società ricorrente e confermato il sequestro. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che regola la competenza del tribunale in funzione di riesame; richiamata come titolo dell'atto di impugnazione del tribunale del riesame
Disposizioni sul riesame delle misure cautelari; la Corte richiama che il riesame può integrare la motivazione del provvedimento genetico, nei limiti previsti dagli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9
Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede motivazione anche del periculum in mora, che può desumersi da elementi oggettivi e/o soggettivi
Norma sostanziale sulla confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato in relazione alla necessità di anticipare l'effetto ablativo
Limita il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge; la Corte chiarisce che nella nozione vanno comprese le carenze motivazionali tali da rendere inintelligibile il provvedimento
Richiamato insieme all'art. 324 per i parametri di controllo del riesame e per la possibilità di integrazione motivazionale per relationem
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali (omissione totale, motivazione fittizia o contraddittoria); critiche generiche o non specifiche sono inidonee
- La motivazione del provvedimento genetico può essere resa "per relationem" richiamando atti e atti di indagine, purché risultino dagli atti gli elementi posti a fondamento del vincolo e quelli a discarico, così da consentire il controllo del giudice del riesame
- Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del decreto di sequestro anche sulla base dei documenti in suo possesso, salvo che nel caso di totale mancanza di motivazione nel provvedimento originario
- Il requisito del "periculum in mora" deve essere esposto con concisione ma può fondarsi su elementi oggettivi (quantità, natura dei beni) e/o soggettivi (comportamento dell'onerato, propensione a condotte dispositive) e non richiede la contestuale presenza di tutte le circostanze
- La qualifica di "terzo estraneo al reato" richiede che il soggetto non abbia ricavato vantaggi o utilità dal reato e che sia in buona fede; esistono indici (commistione di interessi, legami familiari, ritardi nei pagamenti, rinvenimento di documentazione presso la società fallita, uso diretto del bene) che possono escludere la buona fede e dimostrare il collegamento con il profitto del reato
- Nelle impugnazioni è essenziale formulare censure precise e corredate da riferimenti fattuali e documentali: affermazioni meramente assertive sulla mancanza di motivazione sono difficilmente persuasive in Cassazione
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