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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26759/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta contro il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, dott. Vittorio D'Antoni Alcamo, per essere stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e tramite il portale telematico anziché presentata direttamente in cancelleria ai sensi dell'art. 38, co. 3, c.p.p.; il ricorrente ha altresì dedotto l'incompetenza funzionale del Tribunale di Termini Imerese ai sensi dell'art. 11, co. 3, c.p.p., per denunce nei suoi confronti da parte di altri giudici del medesimo tribunale. Inoltre la difesa ha contestato l'uso di precedenti pronunce della Cassazione come orientamento non più attuale alla luce dei decreti ministeriali e della disciplina transitoria sul deposito telematico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo le restanti doglianze. Ha rilevato che, alla data del deposito (30/11/2024), la normativa transitoria (in particolare il D.M. n. 217/2023 in attuazione dell'art. 87 del D.Lgs. n. 150/2022) consentiva, per gli uffici indicati, il deposito tramite portale telematico e non escludeva l'uso della PEC per i casi per i quali il deposito poteva avere luogo anche con modalità non telematiche; inoltre il regolamento ha definito il portale dei depositi telematici e le regole tecniche (art. 13-bis e art. 7-bis del D.M. n. 44/2011 come modificato). Poiché la dichiarazione di ricusazione era stata trasmessa tramite portale (identificativo n. 2024/0901394) e via PEC, la corte d'appello aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità richiamando orientamenti giurisprudenziali che non tenevano conto della disciplina transitoria. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 38, co. 3, cod. proc. pen.

    Disciplina le forme e i termini per la dichiarazione di ricusazione richiedendo la 'presentazione' dell'atto; la Corte territoriale aveva interpretato 'presentazione' come esclusione di mezzi a distanza salvo casi espressamente disciplinati

  • D.Lgs. n. 150/2022, art. 87

    Ha delegato il Governo a dettare regole tecniche per il deposito telematico degli atti penali e ha previsto termini e modalità transitorie per l'entrata in vigore dell'art. 111-bis c.p.p.

  • art. 111-bis c.p.p.

    Introduce la modalità telematica quale esclusiva forma ordinaria di deposito degli atti, con eccezioni transitorie e per atti che per natura richiedono forma non informatica

  • D.M. n. 217/2023 (decreto ministeriale)

    Ha definito una disciplina transitoria (entrata in vigore 14/01/2024) che individua fasce temporali e per ufficio per il passaggio al deposito telematico, prevedendo che il portale dei depositi telematici e la PEC possano coesistere come modalità di deposito per talune fattispecie fino al 31/12/2024

  • D.M. 21/02/2011, n. 44 (modificato, art. 13-bis e art. 7-bis)

    Regole tecniche per portalizzazione: l'art. 13-bis definisce la trasmissione telematica tramite portale dei depositi e la generazione di ricevuta di accettazione; l'art. 7-bis definisce il portale dei depositi telematici e delle notizie di reato

  • D.M. del 4/7/2023 e D.M. del 18/7/2023 (atti menzionati nel provvedimento)

    Provvedimenti ministeriali precedenti che avevano delineato elenchi e modalità operative, poi regolati nuovamente dal D.M. n. 217/2023

  • Sez. 2, n. 3043 del 12/01/2017 (Cass.)

    Precedente giurisprudenziale che riteneva inammissibile la dichiarazione di ricusazione inviata per posta, per un'interpretazione restrittiva della 'presentazione' prevista dall'art. 38 c.p.p.; orientamento tenuto in considerazione dalla corte d'appello ma superato nella fattispecie dalla normativa successiva

  • Sez. 6, n. 1748 dell'8/1/2014 (Cass.)

    Altro precedente che sottolineava l'incompatibilità della 'presentazione' con strumenti che implicano trasmissione a distanza, salvo casi espressamente disciplinati

Massime di principio

  • Quando la legislazione o i decreti ministeriali disciplinano espressamente il deposito telematico per specifici uffici o atti, la trasmissione a distanza tramite portale o PEC può essere considerata valida anche per la dichiarazione di ricusazione, se rientra nei casi ammessi dalla normativa
  • Occorre sempre verificare la disciplina transitoria e i decreti ministeriali in vigore alla data di presentazione: orientamenti giurisprudenziali antecedenti possono essere superati da norme che autorizzano modalità telematiche
  • Per evitare contestazioni, conservare prova certa del deposito (ricevuta di accettazione del portale telematico, identificativo univoco, ricevuta PEC) e, se possibile, usare canali multipli (portale + PEC) quando la normativa lo consente
  • Se un atto richiede per norma la presentazione personale o è espressamente escluso dal deposito telematico, la trasmissione a distanza resta inammissibile; quindi verificare sempre le esclusioni previste dalla legge o dal regolamento
  • La questione dell'incompetenza funzionale ex art. 11, co. 3, c.p.p. va valutata su elementi concreti (denunce effettive di altri giudici) e non è automaticamente assorbita dalla questione della forma di deposito; va allegata e provata separatamente

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