Cassazione Penale, Sentenza n. 26756/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 17/05/2024 con censure consistenti in: 1) errata applicazione dell'art. 479 c.p. (falso in atto pubblico) contestando la qualificazione della scheda informativa informatica come atto pubblico e la sussistenza della falsità; 2) violazione del principio di correlazione imputazione/sentenza (art. 521 c.p.p.) per la riqualificazione del capo A da art. 328 c.p. ad art. 340 c.p.; 3) vizio di motivazione rispetto alla responsabilità per il reato di cui al capo B (art. 494 c.p.); 4) mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, alla data di perenzione del termine prescrizionale (18.2.2025), i reati erano estinti per prescrizione e ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio sul piano penale. Tuttavia, essendo stata pronunciata in primo grado una condanna generica al risarcimento in favore della parte civile, la Corte ha esaminato i motivi ai sensi dell'art. 578 c.p.p.: nei limiti consentiti ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente (accertando la correttezza della qualificazione del documento come atto pubblico informatico, la sussistenza della falsità, la legittimità della riqualificazione in art. 340 c.p. e la motivazione sulla responsabilità concorrente per art. 494 c.p.) e ha quindi rigettato il ricorso quanto agli effetti civili (cioè ha lasciato impregiudicata la statuizione civile derivante dalla precedente condanna). Non si è disposta condanna dell'imputato alle spese processuali penali e la parte civile non ha ottenuto la refusione delle spese sostenute in questo grado per mancata attività utile ai fini decisori.
Norme richiamate
Principio dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità: la prescrizione, rilevabile anche in Cassazione, comporta l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato quando sussistente, salvo che dagli atti risulti evidente l'insussistenza del fatto (criterio molto restrittivo per l'adozione della formula di proscioglimento nel merito).
Rinvio alle norme sul calcolo e perenzione dei termini prescrizionali: la corte ha verificato che il termine massimo di prescrizione era perento il 18.2.2025, determinando l'estinzione dei reati.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici
La norma non introduce una nuova fattispecie di reato ma estende esplicitamente l'applicazione delle regole sul falso in atto pubblico ai documenti informatici pubblici; pertanto la scheda informatica, se atto pubblico, rientra nella disciplina dell'art. 479 c.p.
Falso ideologico in atto pubblico: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la scheda informativa redatta dal medico convenzionato/di guardia abbia natura di atto pubblico (anche se informatico) e che la falsa attestazione di visita domiciliare integri la fattispecie.
Abbandono del servizio pubblico o omissiva inerente al pubblico ufficio: la corte d'appello ha riqualificato il capo A ad art. 340 c.p. per la condotta del medico resosi irrintracciabile durante il turno, circostanza ritenuta non imprevedibile rispetto all'imputazione originaria.
Omissione d'atti d'ufficio: era la qualificazione iniziale in primo grado; la Corte d'appello ha parzialmente riformato riqualificando i fatti come art. 340 c.p., scelta considerata compatibile con il principio di correlazione in quanto prevedibile.
Delitto commesso da chi si spacci per pubblico ufficiale/medico: la Corte ha ritenuto provata la condotta del terzo (Ngakam) nel fingersi medico e ha imputato al ricorrente la responsabilità di concorrente morale/istigatore in base agli elementi probatori (testimonianze e tabulati telefonici).
Permette alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sugli effetti civili della sentenza impugnata anche se la pronuncia penale è annullata per causa estintiva; perciò la Corte ha esaminato i motivi rilevanti per la statuizione civile.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ribadisce che la riqualificazione in appello non viola l'art. 521 quando la nuova definizione era prevedibile e non sorprende l'imputato né trasforma radicalmente il fatto storico, il che è stato ritenuto nel caso.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati come parametri sul diritto di difesa e sul giusto processo: la Corte evidenzia che la garanzia del contraddittorio impone che la riqualificazione non avvenga a sorpresa; nel caso la difesa aveva avuto possibilità di interloquire e la riqualificazione era prevedibile.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta deve essere rilevata anche d'ufficio in Cassazione e comporta l'annullamento senza rinvio quando i reati sono estinti per perenzione del termine.
- Anche se la pronuncia penale è annullata per prescrizione, la Corte di Cassazione può esaminare e decidere sugli effetti civili (art. 578 c.p.p.), valutando i motivi rilevanti per la statuizione civile.
- Una scheda informativa informatica redatta da un medico di guardia convenzionato può essere qualificata come atto pubblico informatico; la falsità di tale atto può integrare il reato di falso ex art. 479 c.p. tramite applicazione dell'art. 491 bis c.p.
- La riqualificazione giuridica del fatto in sede d'appello non determina automaticamente violazione del principio di correlazione imputazione/sentenza se la nuova qualificazione era prevedibile e non sorprende l'imputato né altera radicalmente il fatto storico.
- La responsabilità per fatti commessi da un terzo che si spaccia per medico può ricadere su chi lo ha istigato o determinato (concorso morale), quando gli elementi probatori (contatti, testimonianze, comportamenti) lo dimostrano.
- La Corte valuta la possibilità di pronunce favorevoli più favorevoli all'imputato (proscioglimento) solo se l'insussistenza del fatto o l'estraneità risultano evidenti dagli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata; altrimenti prevale la declaratoria di estinzione per prescrizione.
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