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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26761/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato nel procedimento a suo carico per reati fallimentari e connessi. Deduce violazione dell'art. 16 c.p.p. per incompetenza territoriale: sostiene che il Tribunale di Roma debba essere competente in virtù del fallimento della societa' "AGRI CENTRO NORD" (sentenza 4.11.2022) e della vis attrattiva tra procedimenti connessi, nonchè perché la bancarotta relativa a quel fallimento sarebbe il reato commesso per primo. Propone inoltre violazione dell'art. 321 ter c.p.p. lamentando la tardiva convalida (oltre il termine di 10 giorni) del sequestro disposto d'urgenza.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto correttamente configurato il rapporto di connessione, ma ha precisato che il criterio del "primo reato" contenuto nell'art. 16 c.p.p. va inteso in termini di consumazione (cioe' momento in cui il reato e' compiuto in tutti i suoi elementi), non di mera commissione. Nel caso concreto la consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo al fallimento della societa' APROL PUGLIA (dichiarato il 17.3.2022 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere) e' anteriore alla consumazione della bancarotta relativa al fallimento pronunciato dal Tribunale di Roma (4.11.2022); pertanto il giudice territorialmente competente e' il GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che ha visto confermato il sequestro. Quanto al motivo relativo alla convalida tardiva del sequestro d'urgenza, la Corte ha ritenuto il profilo inammissibile nel giudizio di riesame (non impugnabili questioni attinenti alla convalida del decreto) e, in ogni caso, non decisivo: la normativa e la giurisprudenza non comportano l'automatica inefficacia del decreto di sequestro per una presunta tardiva convalida.

Norme richiamate

  • art. 16 c.p.p.

    La competenza per territorio per procedimenti connessi e' attribuita al giudice del reato piu' grave e, in caso di pari gravita', al giudice del primo reato; il termine "primo reato" va inteso come reato consumato per primo (momento della consumazione), non come prima condotta commissiva.

  • art. 321 ter c.p.p.

    Disposizione sulla convalida del sequestro eseguito d'urgenza; la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla convalida non sono proponibili nel giudizio di riesame del sequestro d'urgenza, e che la tardiva convalida non comporta automaticamente l'invalidita' del decreto originario.

  • art. 219 Legge fallimentare

    E' la norma che disciplina l'aggravante a effetto speciale per i reati fallimentari. Nel confronto della gravita' dei reati ai fini dell'art. 16 c.p.p. la Corte considera la contestazione di tale circostanza aggravante nell'imputazione provvisoria.

  • art. 172 c.p.p., comma 3

    Norma sulla proroga dei termini che cadono in giorno festivo: il termine che scadrebbe in giorno festivo e' prorogato al primo giorno successivo non festivo; la Corte ha richiamato tale principio rispetto al computo dei 10 giorni per la convalida.

  • art. 322 c.p.p.

    Norma sul riesame: il procedimento era instaurato ex art. 322 c.p.p.; la Corte ha statuito che il riesame deve considerare tutti i reati connessi ai fini della competenza territoriale anche se non tutti sono stati oggetto della richiesta di misura.

  • art. 619 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, ove presente un errore di percorso giuridico non incidentale sulla decisione, di rettificare pervenendo alla stessa conclusione mutando il percorso logico-giuridico; qui usato per correggere la motivazione del tribunale del riesame senza annullarne l'ordinanza.

Massime di principio

  • In caso di procedimenti connessi la competenza territoriale e' data al giudice del reato piu' grave; se i reati sono di pari gravita' si applica il criterio del "primo reato" inteso come reato consumato per primo (momento della consumazione, non della mera condotta).
  • Per i reati fallimentari la consumazione coincide con la pronuncia di fallimento; pertanto la data della sentenza di fallimento e' rilevante per determinare la territorialita' della competenza.
  • Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo adottato d'urgenza non sono proponibili questioni relative all'avvenuta convalida: l'oggetto del riesame e' il decreto di sequestro emesso dal giudice e non la convalida del decreto stesso.
  • La sola tardiva adozione dell'ordinanza di convalida non comporta automaticamente l'inefficacia del sequestro originario, secondo consolidata giurisprudenza.
  • Nel valutare quale reato sia "piu' grave" ai fini dell'art. 16 c.p.p. si deve fare riferimento alle sole sanzioni edittali; la maggiore entita' del danno concreto non incide sul criterio di gravita' quando le sanzioni edittali sono equivalenti.
  • La Corte di cassazione puo' rettificare errori di motivazione del giudice di merito se il risultato decisionale rimane corretto, conformemente all'art. 619 c.p.p.

Testo integrale

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