Cassazione Civile, Ordinanza n. 22384/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'annullamento, in primo grado, di un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva iscritto la parte ricorrente alla gestione IVS commercianti per un certo periodo e le aveva intimato il pagamento di contributi per omissioni accertate. Il Tribunale aveva ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non dimostrati i presupposti per l'applicazione della disciplina invocata dall'ente. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda, affermando la sussistenza dei presupposti applicativi della norma richiamata, valorizzando la natura di impresa organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, nonché l'abitualità e continuità della prestazione lavorativa. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e della disciplina sul contenuto dell'appello, sostenendo che il gravame dell'ente fosse inammissibile per difetto di specifica critica alla sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'ente non avesse provato la simulazione del rapporto di lavoro subordinato e che la Corte territoriale avesse erroneamente fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello conteneva una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di censura, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio venga erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito delle prove. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la denunciata inammissibilità dell'appello; la Corte però esclude il vizio perché l'atto di gravame era sufficientemente specifico.
La violazione della norma si configura solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova compiuto dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove è limitato ai vizi motivazionali tipici, non potendo risolversi in una revisione del merito.
art. 29, comma 1, legge n. 160/1975
La Corte di merito ha ritenuto integrati i presupposti applicativi della norma sulla base dell'organizzazione dell'impresa, del lavoro dei familiari e della continuità della prestazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto quando dall'atto emergano chiaramente i capi della decisione censurati e le ragioni della contestazione, senza che sia necessario adottare formule particolari o riprodurre un'autonoma sentenza alternativa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non ricorre invece quando si censuri, in sostanza, la valutazione del materiale istruttorio o la ritenuta insufficienza della prova fornita dalla parte onerata.
- La valutazione delle prove, la scelta degli elementi ritenuti attendibili e la ricostruzione del fatto sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è immune dai vizi tipici denunciabili ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione mira solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti, esso è inammissibile o comunque infondato perché sollecita un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
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