Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17333/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato separatamente cartelle di pagamento relative al periodo d'imposta 2006, emesse anche nei loro confronti quali coobbligati in solido con un'associazione sportiva, a seguito di avvisi di accertamento non impugnati. Le cartelle comprendevano, tra l'altro, la sanzione per omesso versamento dell'IVA entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997. La CTP aveva accolto in parte i ricorsi ritenendo che tale sanzione duplicasse quella per omessa o tardiva dichiarazione IVA; la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 633/1972 e 13 d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che la sanzione applicata non riguardava l'omessa dichiarazione IVA, ma il mancato pagamento della maggiore IVA accertata e divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che la sanzione applicata non derivava dall'omessa presentazione della dichiarazione IVA, bensì dall'omesso versamento della maggiore imposta accertata entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972, disposizione non abrogata. Ha quindi escluso la duplicazione sanzionatoria ravvisata dal giudice di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell'Umbria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sanzione prevista per il mancato pagamento dell'IVA maggiore accertata entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento opera autonomamente rispetto alla sanzione per omessa o tardiva dichiarazione IVA.
  • Quando l'avviso di accertamento non viene impugnato e diviene definitivo, il successivo mancato pagamento integra una distinta violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972, non una duplicazione di sanzioni per omessa dichiarazione.
  • Nel giudizio di legittimità la censura per violazione di legge è fondata se il giudice di merito ha ricondotto a una fattispecie sanzionatoria diversa una sanzione che invece deriva dal mancato versamento della maggiore imposta accertata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.