Cassazione Civile, Ordinanza n. 17333/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato separatamente cartelle di pagamento relative al periodo d'imposta 2006, emesse anche nei loro confronti quali coobbligati in solido con un'associazione sportiva, a seguito di avvisi di accertamento non impugnati. Le cartelle comprendevano, tra l'altro, la sanzione per omesso versamento dell'IVA entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997. La CTP aveva accolto in parte i ricorsi ritenendo che tale sanzione duplicasse quella per omessa o tardiva dichiarazione IVA; la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 633/1972 e 13 d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che la sanzione applicata non riguardava l'omessa dichiarazione IVA, ma il mancato pagamento della maggiore IVA accertata e divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che la sanzione applicata non derivava dall'omessa presentazione della dichiarazione IVA, bensì dall'omesso versamento della maggiore imposta accertata entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972, disposizione non abrogata. Ha quindi escluso la duplicazione sanzionatoria ravvisata dal giudice di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell'Umbria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 60, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
l'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica
La norma disciplina il pagamento della maggiore IVA accertata entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso; la Corte afferma che essa non è stata abrogata e fonda la sanzione per omesso versamento della maggiore imposta dovuta dopo l'accertamento.
art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La percentuale sanzionatoria del 30% è applicata alla fattispecie di omesso versamento della maggiore imposta accertata e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La Corte esclude che la sanzione qui applicata coincida con quella per omessa o tardiva dichiarazione IVA.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
È menzionato solo per escludere che la sanzione in discussione dipenda dalla violazione concernente l'omessa dichiarazione IVA.
art. 37 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La Corte osserva che non ha abrogato l'art. 60 d.P.R. n. 633/1972.
art. 2, lett. f), d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193
È richiamato nel passaggio che conferma la mancata abrogazione dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972.
Massime di principio
- La sanzione prevista per il mancato pagamento dell'IVA maggiore accertata entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento opera autonomamente rispetto alla sanzione per omessa o tardiva dichiarazione IVA.
- Quando l'avviso di accertamento non viene impugnato e diviene definitivo, il successivo mancato pagamento integra una distinta violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972, non una duplicazione di sanzioni per omessa dichiarazione.
- Nel giudizio di legittimità la censura per violazione di legge è fondata se il giudice di merito ha ricondotto a una fattispecie sanzionatoria diversa una sanzione che invece deriva dal mancato versamento della maggiore imposta accertata.
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