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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02784/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura utile a scalfire la decisione d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità o sulle qualità personali e per guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 495 c.p., sostenendo l'insussistenza della consapevolezza e volontà di rendere false generalità agli operanti. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 545-bis c.p.p., lamentando che il giudice di appello non avesse disposto in ordine alla sostituzione della pena ai sensi della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, e comunque infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla consapevolezza dell'imputato e sulla falsità delle indicazioni fornite. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la richiesta di pene sostitutive non era stata formulata in appello né nelle conclusioni, con conseguente tardività della doglianza; la Corte ha richiamato la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 e l'orientamento secondo cui la richiesta deve essere proposta almeno fino all'udienza di discussione d'appello.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Integra il reato la consapevole e volontaria indicazione di false generalità a un pubblico ufficiale, quando la falsità investe dati identificativi rilevanti come cognome, residenza e data di nascita.

  • art. 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 285/1992

    Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza; la condanna di merito è stata confermata e non è stata oggetto di specifica censura decisiva in cassazione.

  • art. 545-bis c.p.p.

    È stata invocata dal ricorrente come norma processuale in tema di pena sostitutiva, ma la doglianza è stata respinta perché non preceduta da una richiesta tempestiva in appello.

  • art. 20-bis c.p.

    Le pene sostitutive delle pene detentive brevi possono essere esaminate in appello solo se l'imputato ne faccia richiesta nei termini processuali rilevanti.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Nella disciplina transitoria della riforma Cartabia, la pronuncia sulle nuove pene sostitutive in appello presuppone una richiesta dell'imputato formulata almeno entro l'udienza di discussione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per chiarire che la richiesta di pene sostitutive non deve necessariamente essere veicolata con i motivi nuovi, ma deve comunque intervenire tempestivamente nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre, senza reale confronto critico, le stesse doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata dà conto in modo logico e congruo della consapevolezza dell'imputato nella falsificazione delle proprie generalità, la censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non supera il vaglio di cassazione.
  • La questione relativa all'applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia deve essere tempestivamente sollevata dall'imputato nel giudizio di appello; in mancanza di tale richiesta, la doglianza proposta per la prima volta in cassazione è tardiva e inammissibile.
  • Nel regime transitorio delle pene sostitutive, il giudice di appello non ha un autonomo dovere di pronunciarsi se l'imputato non abbia domandato l'applicazione della misura entro l'udienza di discussione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaFalsità in atto pubblico
RamiParte generaleProcesso penaleReati stradaliReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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