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Sentenza

Sentenza n. 1964/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 394/1999. La Questura aveva preannunciato il rigetto per la mancanza di un visto d'ingresso specifico e di una pensione percepita in Italia. Nelle osservazioni procedimentali il ricorrente aveva dedotto di possedere il requisito della capacità economica in ragione di un decreto di omologa del Tribunale del lavoro che gli riconosceva il diritto all'assegno mensile di assistenza e, in subordine, aveva chiesto di valutare il rilascio di un permesso per protezione speciale. Il diniego finale aveva rilevato che l'assegno non era ancora stato liquidato dall'INPS per mancanza della documentazione amministrativa necessaria e che la protezione speciale non era più rilasciabile, secondo la Questura, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, lesione del diritto di difesa e carenza di istruttoria, sostenendo che la Questura avesse fondato il diniego sulla nota INPS del 2 aprile 2024, acquisita dopo le osservazioni procedimentali e mai sottoposta al contraddittorio, nonché contestando la correttezza della nota e la richiesta dell'INPS di produrre un appuntamento in Questura. Nelle more del giudizio il ricorrente ha documentato di avere ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza al 6 luglio 2027.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis, alla carenza di istruttoria e all'utilizzo della nota INPS. Il rilascio, nel corso del giudizio, di un permesso di soggiorno per protezione speciale ha eliminato l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto ottenere dall'annullamento del diniego di permesso per residenza elettiva. La demolizione dell'atto impugnato non avrebbe inciso sulla sua sfera giuridica, ormai regolata dal nuovo titolo di soggiorno, rilasciato per altro motivo e avente anch'esso efficacia temporale annuale. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'interesse a ricorrere richiede una lesione attuale e un'utilità concreta derivante dalla pronuncia, non essendo sufficiente l'interesse astratto alla legalità dell'azione amministrativa. Le spese sono state compensate. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con riserva di liquidazione del compenso al difensore con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 394/1999

    pensione percepita in Italia

    Il requisito della pensione percepita in Italia, considerato in sede cautelare, non è surrogabile con il mero riconoscimento del diritto alla prestazione non ancora erogata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla violazione delle garanzie partecipative, ma la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prima di definire il giudizio.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Sono richiamati quali fondamento costituzionale del principio della domanda e del principio dispositivo, nonché della necessità di un interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni applicate nella sentenza, senza una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo l'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione e richiede, oltre alla lesione concreta e attuale della posizione giuridica, l'individuazione di una specifica utilità che il ricorrente conseguirebbe dalla rimozione dell'atto impugnato.
  • Il rilascio, nel corso del giudizio, di un diverso titolo amministrativo che regoli nuovamente la posizione sostanziale dell'interessato determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando l'eventuale annullamento dell'atto originario non produrrebbe più alcun vantaggio concreto.
  • Non è consentito utilizzare il giudizio amministrativo al solo fine di ottenere una pronuncia astratta sulla legalità dell'azione amministrativa, in assenza di un beneficio specifico e attuale per il ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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