Cassazione Civile, Ordinanza n. 18941/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un decreto del Prefetto di Milano che disponeva l'espulsione di una cittadina extracomunitaria, ritenuta presente illegalmente sul territorio nazionale per mancanza del permesso di soggiorno. La straniera impugnava il provvedimento davanti al Giudice di pace di Milano, che respingeva l'opposizione valorizzando l'assenza del permesso e il fatto che i ricorsi amministrativi già proposti contro l'espulsione non avevano sospeso l'efficacia del provvedimento. In cassazione la ricorrente proponeva un unico, lungo motivo, formulato in modo generico, denunciando in maniera indistinta violazione di legge e vizi motivazionali. Nel contenuto del motivo richiamava anche la propria condanna per circonvenzione di incapace, l'esistenza in Italia della figlia, la disponibilità di un alloggio più ampio rispetto a quello considerato in sede di espulsione e un reddito familiare insufficiente, ma senza trascrivere il decreto di espulsione né il ricorso al giudice di pace e senza spiegare la pertinenza di tali elementi rispetto all'opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione del principio di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti né il decreto prefettizio di espulsione né il ricorso introduttivo davanti al giudice di pace, con conseguente impossibilità di verificare il fondamento effettivo dell'atto impugnato e la pertinenza delle censure. In secondo luogo, ha osservato che il motivo unico era privo di una chiara intestazione, non indicava le norme asseritamente violate, mescolava fatto e diritto e tendeva sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata, richiede motivi specifici e chiaramente riconducibili ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c., e non può essere utilizzato per una nuova valutazione delle risultanze di fatto. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva degli intimati, ed è stato precisato che non si applicava l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 perché il ricorso era esente da contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato solo come riferimento alla condanna della ricorrente, senza che la Corte ne ricavi conseguenze decisorie sul punto
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
impone l'onere di trascrivere gli atti rilevanti nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza
il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi specifici e riconducibili alle tassative categorie di vizio previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non applicato nel caso di specie perché il ricorso era esente dal contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione dei motivi deve essere autosufficiente: è necessario trascrivere o comunque indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti per consentire alla Corte di comprendere l'oggetto della censura e verificarne la pertinenza.
- La mancata indicazione delle norme violate non è sempre di per sé decisiva, ma può determinare l'inammissibilità quando, per come è formulata la censura, non sia possibile individuare quali regole di diritto si assumano violate.
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, chiari e immediatamente riconducibili a una delle categorie di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile il motivo che mescoli in modo indistinto fatti, diritto e richieste di rivalutazione del merito.
- Non può essere veicolata in cassazione una mera richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti storici, sotto la forma apparente di violazione di legge o vizio motivazionale.
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