Cassazione Civile, Ordinanza n. 24286/2021 del 09/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa per pubblica utilità relativa a circa 200 mq di terreno, occupati d'urgenza in un primo momento e poi espropriati per la realizzazione di opere connesse all'ampliamento autostradale. Il proprietario, anche quale erede dei precedenti titolari, ha agito in opposizione alla stima chiedendo la determinazione di una più elevata indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, oltre al ristoro del deprezzamento subito dalla porzione residua del fondo per effetto dell'espropriazione parziale. La Corte d'appello ha invece ritenuto non edificabile l'area, ha liquidato un valore unitario molto contenuto e ha escluso ogni ulteriore indennizzo per il pregiudizio alla parte residua, ritenendo che i lavori avessero inciso solo in misura minima e che i lamentati pregiudizi (luminosità, panoramicità, soleggiamento) non fossero indennizzabili o comunque non fossero stati dimostrati. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 327/2001 per avere negato l'indennità da deprezzamento della porzione non espropriata nonostante la CTU avesse stimato un danno; (2) violazione degli artt. 61, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per asserito malgoverno delle risultanze probatorie, soprattutto della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivatamente escluso una apprezzabile diminuzione di valore della porzione residua, ritenendo che l'eventuale deprezzamento per la vicinanza dell'autostrada fosse riferibile alla originaria realizzazione della sede stradale già indennizzata, mentre l'intervento oggetto del giudizio aveva comportato solo uno spostamento minimo verso la proprietà del ricorrente e la realizzazione di una barriera fonoassorbente. Ne ha tratto la conclusione che la doglianza non riguardava una violazione di legge sostanziale, ma solo una diversa valutazione del merito, insindacabile in cassazione. Ha inoltre ribadito che la censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile come violazione di legge, salvo i casi di errata applicazione dei criteri legali di valutazione della prova, e che nel caso concreto il ricorrente non aveva neppure chiarito in modo specifico quale perdita fosse riferibile al nuovo esproprio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'indennizzabilità del pregiudizio alla porzione residua; la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo perché la questione riguardava la valutazione di fatto della sussistenza del deprezzamento
richiamato quale disciplina dell'espropriazione parziale e del criterio di determinazione dell'indennità mediante confronto tra valore del bene prima dell'ablazione e valore del residuo; la Corte ribadisce che presuppone una effettiva compromissione della porzione residua
art. 40 L. n. 2359 del 1865
richiamato in giurisprudenza come antecedente normativo del criterio di stima dell'espropriazione parziale, fondato sulla differenza di valore ante e post ablazione
usato per denunciare la violazione di norme sostanziali; la Corte esclude che le doglianze fossero realmente di violazione di legge
invocato insieme alle norme sulla prova per censurare la CTU; la Corte lo considera inconferente rispetto alla reale critica di merito
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il libero convincimento del giudice opera sul piano del merito
la sua violazione non è configurabile come violazione di legge quando si contesti in realtà la valutazione delle prove; la censura può rilevare solo nei limiti del vizio motivazionale
la norma impone il prudente apprezzamento delle prove salvo diversa previsione di legge; è violata solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applica il prudente apprezzamento a prove soggette a diverso regime
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa una reale violazione, trattandosi di valutazione delle risultanze istruttorie
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
evocato dalla Corte per chiarire che le doglianze sulla valutazione delle prove, se del caso, andrebbero fatte valere come vizio motivazionale nei limiti oggi ristretti
indica il rito camerale accelerato con cui è stata trattata la causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di espropriazione parziale, l'indennità aggiuntiva per la porzione residua presuppone una concreta e apprezzabile compromissione delle possibilità di utilizzazione del bene rimasto in proprietà, con conseguente deprezzamento causalmente riferibile alla specifica ablazione oggetto di causa.
- Quando il dedotto deprezzamento della parte residua dipende in realtà da un'opera pubblica preesistente già indennizzata, non può essere nuovamente posto a base di una nuova indennità per l'espropriazione successiva, se questa abbia inciso solo marginalmente sul fondo.
- Le censure che mirano a sovvertire la valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio non integrano di regola una violazione di legge sostanziale o processuale, ma attengono al merito e sono insindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e logicamente argomentata.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applica regole di valutazione incompatibili con il regime legale della prova; non basta contestare l'apprezzamento complessivo del materiale istruttorio.
- Chi deduce il deprezzamento della porzione residua per espropriazione parziale deve allegare e dimostrare in modo specifico quale sia il pregiudizio concretamente derivato dalla nuova ablazione, non essendo sufficiente il richiamo generico a perdita di panoramicità, luminosità o soleggiamento.
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