Cassazione Civile, Ordinanza n. 08539/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due distinti rapporti di agenzia/procacciamento nel settore finanziario. In relazione a un contratto del 31.8.1999, il giudice di merito ha qualificato come anticipi provvigionali le somme corrisposte all'agente e ne ha ordinato la restituzione, ritenendo che, per la risoluzione anticipata del rapporto e per la mancata maturazione definitiva delle provvigioni, operasse la disciplina dell'indebito oggettivo e non quella dell'art. 1748 c.c. In relazione a un successivo contratto del 14.11.2005, il giudice di merito ha ritenuto dovuta, per effetto di una clausola contrattuale, la restituzione integrale di somme indicate come provvigioni/benefit trattenibili solo se il rapporto fosse proseguito oltre quattro anni. La ricorrente ha censurato la sentenza di appello con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1748 e 2697 c.c., sostenendo che il diritto alla provvigione sorgeva con l'esecuzione del contratto tra preponente e terzo e che il patto di restituzione era nullo come più sfavorevole all'agente; (2) violazione degli artt. 1748, 2697, 1344 e 2033 c.c., deducendo che la clausola fosse in realtà un mezzo elusivo di norme inderogabili e che non potesse operare l'indebito; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362-1363 c.c., contestando la qualificazione delle somme come semplici anticipi/benefit e non come compensi dovuti; (4) violazione dell'art. 1750 c.c., assumendo la nullità della clausola perché alterava la parità nel recesso e aggravava la posizione dell'agente; (5) in subordine, violazione degli artt. 1362, 1382 e 1384 c.c., chiedendo che la clausola fosse qualificata come penale e quindi ridotta d'ufficio. La Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi in parte inammissibili e comunque infondati perché l'accertamento di fatto dei giudici di merito aveva qualificato le somme come anticipi provvigionali non soggetti all'art. 1748 c.c.; ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2033 c.c. per la restituzione di somme non sorrette da titolo; ha escluso la nullità per violazione dell'art. 1748, essendo la norma inapplicabile agli anticipi. Quanto ai motivi sulla clausola del 2005, la Corte ha confermato che la clausola penale presuppone un inadempimento e una funzione di liquidazione preventiva del danno, ma ha reputato non censurabile in cassazione l'interpretazione di merito che aveva qualificato la clausola come incentivo alla permanenza dell'agente, non come penale; ha inoltre dichiarato nuova e quindi inammissibile la questione di nullità per asserita elusione del principio di parità nel recesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli oneri di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva condannato l'agente alla restituzione degli anticipi provvigionali relativi al rapporto con Bipop Carire, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e al pagamento dell'ulteriore somma prevista dal contratto Unicredit del 14.11.2005. La Corte ha ritenuto che, per gli anticipi provvigionali, non si applicasse l'art. 1748 c.c. perché le somme erano state erogate come anticipazioni su compensi non maturati definitivamente; di conseguenza, trovava applicazione l'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo. Quanto alla clausola contrattuale successiva, ha escluso che fosse una clausola penale e ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui essa aveva funzione di incentivo alla permanenza del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina delle provvigioni non si applica agli anticipi provvigionali qualificati come somme erogate su compensi non definitivamente maturati; il patto più sfavorevole all'agente è nullo solo nei limiti in cui la norma sia pertinente alla fattispecie.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente l'esito della prova o il materiale istruttorio.
Le somme corrisposte senza titolo giustificativo, in assenza della maturazione definitiva del compenso, sono ripetibili come indebito oggettivo.
Il divieto di negozi in frode alla legge non è stato ritenuto operante perché la clausola contestata non eludeva la disciplina invocata, essendo questa non applicabile alla fattispecie.
La censura è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione del materiale istruttorio e non denuncia l'uso di prove non dedotte o il travisamento di prove legali.
L'interpretazione contrattuale del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia una delle interpretazioni plausibili, salvo violazione dei criteri ermeneutici o vizi motivazionali.
La doglianza di nullità della clausola per asserita alterazione del regime di recesso è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
La clausola penale presuppone un inadempimento e una predeterminazione del danno; se il giudice di merito la esclude in fatto, tale qualificazione non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le somme corrisposte all'agente come anticipi provvigionali, se riferite a compensi non definitivamente maturati e in presenza di risoluzione anticipata del rapporto, possono essere ripetute come indebito oggettivo senza applicare la disciplina sulle provvigioni.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio venga addossato alla parte erronea; non basta dedurre che il giudice abbia valutato male le prove.
- In cassazione non è possibile sindacare la valutazione di merito di prove e documenti né l'interpretazione contrattuale quando il giudice abbia adottato una delle letture plausibili della clausola.
- La clausola penale richiede, per struttura, la previsione di una conseguenza economica collegata all'inadempimento di una prestazione; una clausola che abbia invece funzione incentivante o di retention non è automaticamente qualificabile come penale.
- Le questioni di nullità o di violazione di norme imperative non dedotte nei gradi di merito, o non prospettate nei termini esatti, sono inammissibili se introdotte per la prima volta in cassazione.
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