Cassazione Civile, Ordinanza n. 28361/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa danneggiata)
La controversia
Una società operante nella distribuzione dell'energia elettrica impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna al risarcimento dei danni subiti da un'impresa specializzata nella produzione di manufatti in metallo duro, asseritamente causati da ripetute interruzioni della fornitura elettrica in un determinato periodo. La vicenda nasceva da tre giudizi riuniti promossi dall'utilizzatrice dell'energia contro il distributore, dopo che, nel corso degli anni 2006-2010, si erano verificate più interruzioni di energia nello stabilimento produttivo, con conseguente deterioramento del materiale presente nei forni e blocco del ciclo termico. In primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per una parte dei danni già soddisfatti da una compagnia assicurativa, e aveva accolto la domanda per gli ulteriori danni, condannando il distributore e, in garanzia, l'assicuratore. In appello il distributore sosteneva: 1) che la domanda originaria non fosse stata proposta in termini di responsabilità aquiliana e che la corte avesse impropriamente riqualificato la fattispecie, alterando il thema decidendum e violando gli artt. 1321, 2043 e 2697 c.c. nonché l'art. 112 c.p.c.; 2) in subordine, che la corte avesse errato nel ritenere provata la non conformità del servizio e nel negare che le interruzioni rientrassero nei limiti tecnici di tolleranza previsti dalla normativa CEI e dalle delibere dell'autorità di settore, inoltre lamentando il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso per cassazione riproponeva sostanzialmente le stesse censure, insistendo sull'asserita errata qualificazione giuridica della domanda e sulla mancata considerazione dei parametri tecnici di qualità del servizio e delle cause liberatorie, tra cui il caso fortuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i fatti allegati dalla parte attrice coincidevano con quelli accertati nei giudizi di merito e che la corte territoriale poteva legittimamente riqualificare la domanda, ricondicendola alla responsabilità ex art. 2051 c.c., senza introdurre fatti nuovi né violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame, esso mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, già esaminato dalla corte di merito, la quale aveva evidenziato la non conformità della linea e delle modalità di somministrazione alle regole tecniche e aveva escluso la prova liberatoria del custode, valorizzando anche la documentazione della stessa società ricorrente da cui emergevano cause accidentali o lavori sulla linea non preventivamente comunicati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, nei presupposti di legge.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la riqualificazione giuridica non potesse alterare la causa petendi dedotta in giudizio
invocato dalla ricorrente come norma della responsabilità aquiliana, in relazione alla pretesa errata qualificazione della domanda
la Corte di merito ha ricondotto la fattispecie alla responsabilità da custodia della rete elettrica; la Cassazione ha ritenuto legittima tale riqualificazione
richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Cassazione ha escluso la fondatezza della censura
invocato per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata respinta
richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove
usato come parametro di deduzione della violazione di legge
usato come parametro di deduzione del vizio processuale
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo e controverso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
normativa CEI EN 50160
richiamata come parametro tecnico di tolleranza delle interruzioni di fornitura elettrica; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito avesse escluso la conformità del servizio
delibere AEEGSI/AEEG/ARERA
richiamate come parametri qualitativi del servizio elettrico; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero accertato la non conformità alle stesse
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, anche ricondizionando la domanda a un diverso titolo di responsabilità, purché restino immutati i fatti storici posti a fondamento della pretesa e non siano introdotte nuove circostanze estranee al contraddittorio.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando la decisione si fonda sui medesimi fatti allegati dall'attore, semplicemente diversamente qualificati in diritto dal giudice.
- In sede di legittimità, la censura formalmente veicolata come violazione di legge o omesso esame è inammissibile se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito.
- Quando si contesta la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., il custode deve offrire la prova liberatoria del caso fortuito; in mancanza, la responsabilità resta ferma.
- La deduzione del rispetto di parametri tecnici o regolamentari del servizio non basta, di per sé, a scardinare l'accertamento di merito se il giudice ha ritenuto provata la non conformità del servizio e l'assenza di prova liberatoria.
- Le doglianze sul mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio non sono ammissibili in cassazione quando, in sostanza, sollecitano una nuova valutazione tecnica e fattuale già compiuta nel merito.
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