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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24128/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del reato argomentando che le condotte poste in essere fino al 18/10/2014 si sarebbero prescritte il 18/04/2022 e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 (misure emergenziali Covid-19). La difesa ha sostenuto che non si è verificata alcuna effettiva stasi del procedimento a causa della normativa emergenziale, atteso che la prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado si è tenuta il 07/05/2021 (dopo il periodo di sospensione 09/03/2020-11/05/2020), per cui la sospensione ex art. 83 non sarebbe applicabile al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 opera soltanto nei procedimenti in cui la disciplina emergenziale abbia effettivamente determinato una stasi, ossia nei procedimenti in cui, nel periodo indicato (09/03/2020-11/05/2020), fossero in corso termini processuali per il compimento di atti. Nel caso di specie non si è verificata alcuna sospensione perché la prima udienza di trattazione si è svolta il 07/05/2021, quindi successivamente al periodo di sospensione. Di conseguenza, non essendovi cause che abbiano sospeso o interrotto la prescrizione, il relativo termine prescrizionale si è perfezionato il 18/04/2022, anteriormente alla sentenza di appello del 13/06/2022. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83)

    Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale

    La sospensione del corso della prescrizione prevista dal comma 4 è condizionata all'effettiva applicazione della sospensione dei termini processuali (comma 2); cioè opera solo se nel procedimento vi erano termini pendenti per il compimento di atti nel periodo 09/03/2020-11/05/2020. In assenza di termini in corso, la sospensione non trova applicazione

  • legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del d.l. 18/2020)

    Atto di conversione che ha confermato la disciplina emergenziale e la durata fissa della sospensione dei termini processuali indicata dal d.l. 18/2020

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    Norme relative alla prescrizione (calcolo e effetti); contestate dal ricorrente in quanto la difesa ha dedotto che, in base a tali disposizioni, la prescrizione si sarebbe perfezionata il 18/04/2022, non essendovi sospensioni applicabili

  • artt. 303 e 308 c.p.p.

    Articoli richiamati dall'art. 83 comma 4 la cui disciplina è sospesa insieme al corso della prescrizione quando opera la sospensione dei termini processuali

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la sospensione della prescrizione prevista dalla normativa Covid opera solo nei procedimenti nei quali le misure emergenziali hanno determinato una effettiva stasi dell'attività giudiziaria; non è una sospensione automatica e generalizzata per tutti i procedimenti senza considerare la presenza di termini processuali in corso

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali e del corso della prescrizione prevista dalle disposizioni emergenziali (d.l. 18/2020) opera solo se nel procedimento esistevano termini effettivamente pendenti per il compimento di atti nel periodo di sospensione (09/03/2020-11/05/2020).
  • Se il primo atto di trattazione o altri termini rilevanti si sono svolti/dovuti svolgere dopo il periodo di sospensione, non si realizza la stasi processuale e la prescrizione continua a decorrere normalmente.
  • Per verificare la prescrizione è necessario ricostruire cronologicamente tutte le date rilevanti (data del fatto, atti processuali, notifiche, udienze, eventuali sospensioni o interruzioni) e valutare se vi siano state cause che abbiano effettivamente sospeso o interrotto la prescrizione.
  • Quando la prescrizione si è già perfezionata prima della pronuncia di appello, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • La parte che invoca la prescrizione deve documentare le date precise e le ragioni per le quali ritiene non applicabile la sospensione; d'altro canto, il giudice deve valutare se la normativa emergenziale abbia determinato una effettiva stasi nel procedimento concreto.

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