Cassazione Civile, Ordinanza n. 13733/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente tra una società e una banca, nei quali la correntista contestava i TAEG/ tassi applicati nel corso del rapporto, assumendo che in alcuni trimestri fossero divenuti usurari per effetto delle variazioni unilaterali operate dalla banca. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo la rilevanza dell'usura sopravvenuta sulla base dell'art. 1 del d.l. n. 394/2000, conv. in L. n. 24/2001, e del principio delle Sezioni Unite n. 24675/2017. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di inammissibilità/erroneità della decisione per avere esteso ai conti correnti il principio affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai mutui, sostenendo che nel caso concreto non si trattava di usura sopravvenuta ma di usura originaria perché la banca avrebbe esercitato lo ius variandi ex art. 118 TUB; 2) violazione dell'art. 118 TUB e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe addossato alla correntista l'onere della prova dell'esercizio dello ius variandi nonostante tale circostanza fosse pacifica e risultasse dalla CTU; 3) violazione degli artt. 1815, comma 2, e 1419 c.c., sostenendo che, una volta accertata l'usurarietà dei tassi in alcuni periodi, per tali periodi non sarebbero stati dovuti interessi. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, oltre che infondato, perché fondato su un accertamento di fatto estraneo alla sentenza impugnata, relativo all'effettivo esercizio dello ius variandi e al conseguente superamento della soglia usuraria. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, ribadendo che grava sulla parte che deduce l'usurarietà del tasso l'onere di provare l'entità del tasso e il momento della sua pattuizione, senza che fosse utile il generico richiamo alla CTU. Ha considerato assorbito il terzo motivo, perché dipendente dal presupposto, non accertato, dell'usurarietà sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La variazione unilaterale dei tassi da parte della banca non esonera la parte che deduce l'usurarietà dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso concreto la deduzione dello ius variandi è stata ritenuta irrilevante perché non supportata da un accertamento di fatto coerente con la sentenza impugnata.
L'onere probatorio dell'usurarietà del tasso grava sulla parte che la deduce, la quale deve provare l'entità del tasso praticato e il momento in cui esso è stato pattuito o modificato.
La doglianza che invoca la gratuità del finanziamento per effetto dell'usura presuppone l'accertamento dell'usurarietà dei tassi; in difetto di tale accertamento il motivo resta assorbito.
La censura di nullità parziale della clausola sugli interessi non può essere accolta quando manca il presupposto fattuale dell'usurarietà del tasso.
art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24
"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"
La norma di interpretazione autentica esclude la rilevanza dell'usura sopravvenuta, rilevando il superamento della soglia solo al momento della promessa o convenzione degli interessi.
È la legge che fissa il parametro della soglia usuraria richiamato dalla norma di interpretazione autentica e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di usura nei rapporti bancari, non assume rilievo la mera sopravvenienza del superamento della soglia durante l'esecuzione del rapporto, se il tasso era lecitamente convenuto al momento della pattuizione secondo la disciplina applicabile.
- La deduzione dell'usurarietà del tasso richiede che la parte interessata provi specificamente l'entità del tasso applicato e il momento della relativa pattuizione o modifica; il richiamo generico a una consulenza tecnica non basta se il fatto non è stato ritualmente acquisito al giudizio di merito.
- In sede di legittimità non è censurabile una decisione attraverso questioni che presuppongono un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito.
- La disciplina dell'usura e la relativa conseguenza dell'art. 1815, comma 2, c.c. operano solo in presenza di un effettivo accertamento del carattere usurario degli interessi, non essendo sufficiente una mera allegazione della parte interessata.
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