Cassazione Civile, Ordinanza n. 25658/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa al corrispettivo residuo per lavori di realizzazione di una piscina e di una tettoia. L’opponente aveva sostenuto di aver pagato per intero il corrispettivo e aveva prodotto la fotocopia di un assegno recante una dichiarazione di ricevuta con la dicitura «a saldo». In appello, la società creditrice ha proposto querela di falso limitatamente a tale dicitura, assumendone l’apposizione abusiva. Il Tribunale di Frosinone ha respinto l’eccezione di nullità della querela, l’ha dichiarata ammissibile e l’ha accolta nel merito; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4586/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, ha rigettato l’appello, ritenendo provata la manipolazione sulla base della consulenza tecnica, secondo cui la dicitura era stata aggiunta dopo la firma, da mano e con inchiostro diversi. Il ricorrente ha proposto quattro motivi. Con i primi tre, connessi, ha contestato: la mancata indicazione delle prove della falsità e quindi la validità della querela ai sensi dell’art. 221 c.p.c.; la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto sufficiente la prova che la dicitura fosse stata aggiunta successivamente e da mano diversa, senza provare l’assenza di un accordo; l’erronea individuazione dell’oggetto della prova e dell’onere probatorio, sostenendo che si trattasse di riempimento absque pactis di un foglio firmato in bianco e che, pertanto, dovesse essere provata l’assenza di accordo. Ha inoltre lamentato che non fossero state considerate le prove da lui offerte sull’avvenuto pagamento a saldo. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della natura della falsità dedotta, della possibilità che l’aggiunta fosse intervenuta pochi minuti dopo la firma e delle circostanze documentali e difensive invocate a sostegno della contestualità e dell’accettazione della dicitura; ha sostenuto che la preclusione della doppia conforme non operasse perché nel giudizio era obbligatorio l’intervento del pubblico ministero. Il ricorrente aveva anche inserito nell’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. deduzioni ulteriori rispetto alla richiesta di definizione del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le deduzioni aggiuntive contenute nell’istanza ex art. 380-bis c.p.c., poiché tale istanza può limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può integrare il ricorso. Ha rigettato i primi tre motivi, esaminati congiuntamente: il caso non riguardava il riempimento di un foglio firmato in bianco, ma la manipolazione di una scrittura la cui sottoscrizione non era stata disconosciuta. In questa ipotesi il querelante deve provare la contraffazione materiale, ma non anche che essa sia avvenuta senza o contro la volontà del sottoscrittore; chi sostiene che la contraffazione sia stata compiuta o consentita dal sottoscrittore deve provare tale circostanza. La querela era inoltre sufficientemente specifica quanto agli elementi e alle prove della falsità: la richiesta di consulenza tecnica e l’indicazione del documento stesso, nelle parti non contestate, come riferimento comparativo soddisfacevano l’art. 221, secondo comma, c.p.c. Le contestazioni sul valore della consulenza e sulle prove dell’avvenuto pagamento riguardavano il merito o l’esito dell’istruttoria, non la validità preliminare della querela; le ulteriori censure di merito erano inammissibili in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: le circostanze indicate sub a) e b) non erano fatti storici rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., mentre quelle sub c) erano state considerate dalla Corte d’appello, che ne aveva motivato l’irrilevanza; la censura mirava quindi a ottenere una nuova valutazione del merito. Inoltre, non era stato illustrato un rapporto di causalità tale da dimostrare che l’esame delle circostanze avrebbe certamente condotto a una diversa decisione. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro 3.500 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario; è stato inoltre condannato al pagamento di euro 3.500 alla controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. È stato dichiarato sussistente il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Pertanto, risultano inammissibili le deduzioni contenute nell’istanza di decisione depositata dal ricorrente, costituenti una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva.
Nell’ambito del procedimento di decisione accelerata, l’istanza del ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può essere utilizzata per integrare il ricorso o anticipare una memoria.
art. 221, secondo comma, c.p.c.
A tale proposito, è stato affermato che, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale o in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla.
La querela di falso deve indicare fin dall’atto introduttivo gli elementi e le prove della falsità, salvo il caso in cui questa sia immediatamente percepibile dal documento senza indagini. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito attraverso la richiesta di consulenza tecnica e l’indicazione del documento, nelle parti non contestate, quale riferimento comparativo.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., essa non sussiste, non risultando, in concreto, che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice lo attribuisce alla parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie. Nel caso di manipolazione materiale di una scrittura privata con sottoscrizione non disconosciuta, il querelante non deve provare anche l’assenza di accordo sull’aggiunta.
Al contrario, trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto secondo cui la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni risultanti dal documento.
La sottoscrizione riconosciuta, o da considerarsi riconosciuta, fonda la presunzione che le dichiarazioni contenute nella scrittura provengano dal sottoscrittore. La presunzione viene meno, rispetto alle dichiarazioni contestate, quando la querela di falso abbia esito positivo.
Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso.
In caso di denuncia di falsità materiale di una scrittura privata, il querelante deve provare la contraffazione, non anche che essa sia avvenuta senza o contro la propria volontà. Spetta alla parte che sostiene che il sottoscrittore abbia compiuto o consentito la contraffazione provare tale assunto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In proposito, deve osservarsi che, come già precisato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, inteso come preciso accadimento o circostanza materiale, e non una questione, una deduzione difensiva o una critica alla valutazione delle prove. Perché la censura sia decisiva occorre inoltre che l’omissione possa invalidare con certezza, e non solo con probabilità, la base della decisione.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo.
Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.; nel caso concreto è stata liquidata alla controricorrente una somma di euro 3.500.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto l’importo è stato determinato in euro 3.000.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sottoscrizione di una scrittura privata è riconosciuta o deve considerarsi riconosciuta, la sua autenticità fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni contenute nel documento; se la querela di falso accerta la contraffazione materiale di una parte del testo, viene meno il collegamento presuntivo tra sottoscrizione e dichiarazioni contestate.
- Nella querela di falso relativa alla contraffazione materiale di una scrittura privata sottoscritta, il querelante deve provare la contraffazione, ma non anche che essa sia avvenuta senza o contro la propria volontà. Chi sostiene che la contraffazione sia stata compiuta o consentita dal sottoscrittore deve provare tale circostanza.
- Il regime probatorio dell’abusivo riempimento di foglio firmato in bianco non si applica quando la contestazione riguarda l’aggiunta o la manipolazione di una parte di una scrittura già sottoscritta e la sottoscrizione non è disconosciuta; occorre distinguere la contestazione della provenienza del testo dalla contraffazione materiale del documento.
- Ai sensi dell’art. 221, secondo comma, c.p.c., la querela di falso deve indicare nell’atto introduttivo gli elementi e le prove della falsità, a pena di nullità e inammissibilità, salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi senza indagini. La richiesta di consulenza tecnica e l’indicazione del documento nelle parti non contestate come scrittura comparativa possono soddisfare tale requisito.
- L’eccezione di nullità della querela di falso per carenza d’indicazione degli elementi e delle prove va valutata nella fase preliminare, prima dell’istruzione probatoria; le contestazioni sul valore della consulenza o sull’esito delle prove attengono invece al merito e non dimostrano, di per sé, la nullità dell’atto introduttivo.
- Ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere un preciso accadimento storico o una circostanza materiale, non una deduzione difensiva, una questione giuridica o una critica alla valutazione delle prove. L’omissione deve inoltre essere potenzialmente decisiva in modo certo, tale da privare di base la ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25585/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25602/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25606/2026 del 21/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →