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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36838/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendicazione proposta da un ente di sostentamento del clero per ottenere l’accertamento della propria proprietà su alcuni immobili siti in Acri, il rilascio dei beni, la declaratoria di nullità della denuncia di successione con cui i convenuti si erano attribuiti i beni come eredità paterna e la restituzione dei frutti. L’ente assumeva di essere subentrato, per effetto della L. n. 222/1985 e del relativo decreto ministeriale, nei beni appartenuti al beneficio/parrocchia originaria. I convenuti si difendevano sostenendo che gli immobili erano stati acquistati dal loro dante causa nel 1957 e, in ogni caso, proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, deducendo un possesso ventennale. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore; la Corte d’appello rigettava gli appelli, ritenendo: 1) corretta la qualificazione della domanda come rivendica; 2) provata l’appartenenza originaria dei beni alla parrocchia, poi trasferiti ex lege all’ente attore; 3) il titolo del 1957 inidoneo a trasferire la proprietà, poiché relativo soltanto a diritti di credito; 4) non provata l’usucapione, anche perché la prova testimoniale non era stata utilmente coltivata e le stesse iniziative dei convenuti mostravano riconoscimento dell’altrui proprietà. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano quattro motivi: violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. per asserita mancata probatio diabolica della rivendica; violazione dell’art. 1158 c.c. per il mancato riconoscimento dell’usucapione; vizio motivazionale sull’atto notarile del 7 aprile 1957; violazione di norme processuali e costituzionali per la mancata ammissione della prova testimoniale sull’usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in tema di rivendicazione, l’onere probatorio del rivendicante resta attenuato quando il convenuto deduca l’usucapione ma, nel farlo, riconosca o non contesti la precedente appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa; in tal caso è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo rispetto a quello avversario. Ha considerato corretta la lettura della Corte d’appello circa l’atto del 1957, interpretato come cessione di crediti e non di diritti dominicali, nonché circa la mancata prova di un possesso utile ad usucapire, anche per il difetto di specifica riproposizione della prova testimoniale e per il contenuto degli atti dei convenuti, incompatibile con l’animus possidendi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c., perché precluso dall’art. 348-ter c.p.c. e perché diretto in sostanza a contestare la valutazione di un documento, già esaminato dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancato confronto con la duplice ratio della decisione sul diniego di prova testimoniale. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    La rivendicazione richiede la prova del diritto di proprietà, ma l’onere probatorio può essere attenuato quando il convenuto riconosca, anche implicitamente, la precedente appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa.

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell’onere della prova, che nel caso di rivendica resta a carico dell’attore, salvo l’attenuazione derivante dalle allegazioni del convenuto.

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione richiede la prova di un possesso continuato, pacifico e utile per il tempo di legge; nel caso concreto la prova non è stata ritenuta raggiunta.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato ritenuto inammissibile sia perché prospettato secondo la formulazione non più applicabile ratione temporis, sia perché la doglianza riguardava in realtà la valutazione di una prova documentale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura sul vizio motivazionale è stata ritenuta preclusa, poiché la sentenza d’appello ha confermato quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Le censure costituzionali sulla mancata ammissione della prova sono state disattese perché non confrontate con le ragioni processuali e di merito poste a fondamento della decisione impugnata.

  • artt. 115, 116, 177, 187, 189 e 244 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al diniego di prova testimoniale; la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura per mancato confronto con la ratio della decisione.

  • L. n. 222/1985

    È stata considerata quale base del subentro dell’ente attore nei beni appartenenti alla soppressa parrocchia/beneficio ecclesiastico.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato ai fini della declaratoria dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • In un giudizio di rivendicazione, l’attore non è sempre gravato dalla probatio diabolica in senso assoluto: l’onere probatorio può attenuarsi se il convenuto, deducendo l’usucapione o altro acquisto, riconosca espressamente o implicitamente la precedente appartenenza del bene all’attore o a un suo dante causa.
  • La mera deduzione dell’usucapione da parte del convenuto non vale, di per sé, come riconoscimento dell’avvenuta appartenenza del bene al rivendicante; ciò che rileva è il contenuto concreto delle allegazioni, specie quanto alla collocazione temporale del dedotto inizio del possesso e alla contestazione del titolo del rivendicante.
  • Per far valere l’usucapione non basta evocare atti recenti di disposizione o di divisione: occorre provare un possesso utile per il tempo richiesto dalla legge, con caratteri incompatibili con il riconoscimento dell’altrui proprietà.
  • La mancata reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni o in appello, di una prova istruttoria rigettata in primo grado può essere valorizzata come indice di abbandono della richiesta, salvo che la complessiva condotta processuale deponga inequivocamente per la persistenza dell’interesse alla prova.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare una censura motivazionale o di violazione di legge in una mera richiesta di nuova valutazione del contenuto dei documenti o delle prove già esaminate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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