Cassazione Penale, Sentenza n. 36726/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) per aver ceduto due rami d'azienda a società riconducibile alla famiglia Ciullo in prossimità della dichiarazione di fallimento. Il ricorrente deduceva: 1) l'inesistenza del "distacco" rilevante penalmente in ragione dell'inefficacia/innopponibilità civilistica della cessione trascritta dopo la pubblicazione del fallimento; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 219 L. fall. per pluralità di condotte, sostenendo che la cessione avvenne con un unico atto; 4) vizi motivazionali relativi alle statuizioni civili dopo la revoca della costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo il terzo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, legge fallimentare, ritenendo che, pur essendo stati ceduti due rami d'azienda, le cessioni non costituivano due autonome condotte distrattive perché mancava autonomia funzionale dei rami e dunque si era in presenza di un'unica condotta unitaria. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato che l'inefficacia o la non opponibilità civilistica dell'atto non escludono la rilevanza penale del distacco del bene, che si perfeziona con la conclusione del negozio; ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e ha escluso fondamento dal motivo relativo alle statuizioni civili. Conseguentemente il trattamento sanzionatorio va rideterminato senza l'aumento previsto dall'art. 219; la Corte ha indicato la possibilità di rideterminare la pena in anni tre di reclusione nei termini indicati dalla decisione.
Norme richiamate
riguarda le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione
La norma include più fattispecie alternative/fungibili; le condotte omogenee che riguardano lo stesso bene e sono temporalmente contigue integrano un'unica fattispecie di bancarotta patrimoniale
comma secondo, aggravante per pluralità di condotte
L'aggravante opera solo quando sussista una pluralità di condotte autonome sul piano ontologico, psicologico e funzionale: trasferimenti che non costituiscono aziende distinte non giustificano l'aumento
inefficacia degli atti compiuti dal fallito successivamente alla sentenza dichiarativa
Rileva sul piano civilistico ma non preclude la rilevanza penale del distacco avvenuto al momento del perfezionamento dell'atto
formalità rese opponibili ai terzi prive di effetto rispetto ai creditori e al fallimento
La trascrizione successiva attiene all'opponibilità esterna; non incide sulla consumazione penale del reato di distrazione
effetti della sentenza dalla data della pubblicazione
La pubblicazione produce effetti civilistici; tuttavia la valutazione della condotta distrattiva è ancorata al momento del distacco materiale/negoziale, non alla trascrizione nel registro imprese
effetti nei riguardi dei terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese
Rilevanza limitata all'opponibilità verso terzi; non esclude la configurabilità del reato se il negozio si è perfezionato anteriormente o comunque ha comportato il distacco
concetto di continuazione (citato nelle doglianze)
La disciplina ordinaria della continuazione non si applica automaticamente ai reati fallimentari, per i quali l'art. 219 prevede regole particolari
continuità delle condotte
Richiamato per distinguere la continuazione ordinaria dalla disciplina speciale prevista dalla legge fallimentare
Usato per chiarire il concetto di azienda/ramo d'azienda, in particolare l'importanza dell'organizzazione finalizzata all'esercizio dell'impresa per riconoscere autonomia funzionale
lettera I (richiamata per la rideterminazione della pena)
Consente alla Corte di dichiarare la nullità limitata al trattamento sanzionatorio e indicare i parametri per la rideterminazione, senza rinvio
Massime di principio
- La rilevanza penale della "distrazione" si forma con il distacco effettivo del bene dal patrimonio della società e non è esclusa dall'inefficacia o dalla non opponibilità civilistica dell'atto
- La trascrizione o formalità successive alla pubblicazione del fallimento incidono sull'opponibilità ai terzi ma non sul momento consumativo della condotta penalmente rilevante
- L'aggravante dell'art. 219 L. fall. richiede pluralità di condotte autonome: trasferimenti che non costituiscono aziende o rami autonomi possono costituire un'unica condotta e non giustificare l'aumento
- Per qualificare come "ramo d'azienda" autonomo è essenziale la presenza di un complesso di beni con residua organizzazione finalizzata all'esercizio dell'attività: valutazione fattuale riservata al giudice di merito
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce una motivazione congrua che indichi gli elementi decisivi; non è richiesta una motivazione estesa
- La presenza o la revoca di una parte civile non inficia automaticamente le statuizioni civili se il dispositivo e la motivazione della sentenza recepiscono l'eliminazione delle statuizioni medesime
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