Cassazione Civile, Ordinanza n. 12506/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dal fallimento di una società poi dichiarata fallita per ottenere l'inefficacia della vendita di un immobile effettuata nel periodo sospetto a favore di una società acquirente, ritenendo il prezzo pattuito sproporzionato in diminuzione rispetto al reale valore del bene. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'Appello confermava. La società acquirente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; dal testo emerge però che la Corte di cassazione ha deciso in rito, rilevando l'improcedibilità del ricorso perché, pur essendo la sentenza impugnata stata indicata come notificata, la ricorrente non aveva depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. copia della sentenza munita della relata di notificazione (o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC). Nella memoria la ricorrente ammetteva la mancata produzione della copia completa e contestava l'orientamento consolidato, ma senza esito favorevole.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile/improcedibile per mancato deposito, entro il termine di legge, della copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, nonostante la stessa ricorrente avesse dedotto che la sentenza le era stata notificata. Ritiene irrilevanti le censure della parte sulla pretesa applicabilità di principi di non contestazione, confessione o analogie con altri procedimenti. Conseguentemente condanna la ricorrente alle spese, all'ulteriore somma in favore del controricorrente, al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine stabilito dall'art. 369
Se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare nel termine la copia della sentenza munita della relata di notifica (o documentazione equivalente per notifica PEC); l'omissione determina improcedibilità/improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372
La successiva produzione documentale non sana l'omissione originaria del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
proposta di definizione del giudizio
La decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze processuali e sanzionatorie previste dal rito camerale.
camera di consiglio per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale accelerato previsto per la decisione in cassazione.
per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c.
La soccombenza conforme alla proposta consente la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, deve essere dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Né possono valere ... le norme in materia di prova dei fatti ... comprese quelle relative alla confessione, di cui agli artt. 2730 e ss. c.c.
Le regole sulla prova civile e sulla confessione non sono ritenute applicabili per superare l'onere processuale specificamente previsto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge l'onere di depositare tempestivamente copia autentica della sentenza completa della relata di notificazione o della documentazione equivalente.
- La mancata produzione del documento che prova la notificazione della sentenza determina improcedibilità del ricorso ed è rilevabile anche d'ufficio, senza che possa operare la non contestazione della controparte.
- L'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. non può essere sanata con produzione documentale successiva ex art. 372 c.p.c. quando il termine sia ormai spirato.
- Le disposizioni speciali sul deposito degli atti nel giudizio di legittimità prevalgono su richiami analogici ad altri procedimenti o ai principi generali di non contestazione e di prova della confessione.
- Quando il giudizio di cassazione si chiude in modo conforme alla proposta di definizione, possono applicarsi le conseguenze economiche aggiuntive previste dal rito, incluse le somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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