Cassazione Civile, Ordinanza n. 27959/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'aggiudicazione, a seguito di asta pubblica, di un immobile del Comune di Roma da parte di una società, che aveva versato un deposito cauzionale. Prima della stipula del rogito, la delibera consiliare di vendita fu revocata. La società chiese in via monitoria la restituzione della cauzione e anche gli interessi; la mandataria del Comune propose opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale revocò il decreto, condannò alla restituzione della cauzione ma negò gli interessi. In appello, la società contestò il diniego degli interessi, mentre la mandataria impugnò la condanna alla restituzione sostenendo che la somma fosse già stata restituita dal Comune. La Corte d'appello accolse l'incidentale della mandataria, revocò il decreto ingiuntivo e negò gli interessi nei confronti del Comune. In cassazione la società dedusse tre motivi: 1) difetto di legittimazione passiva della mandataria, che aveva agito quale rappresentante del Comune; 2) erronea esclusione degli interessi corrispettivi, compensativi e moratori; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la disciplina degli interessi sui due rapporti processuali delineati. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, rilevando che le censure erano generiche, criptiche o volte a sollecitare un riesame del merito e che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo, dato atto della cessazione della materia del contendere tra la società aggiudicataria e il Comune limitatamente alla sorte capitale, e respinto la domanda di interessi. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza resa nel corso del giudizio è richiamata come titolo con cui il Comune avrebbe già provveduto alla restituzione della cauzione.
La censura di nullità per ultrapetizione o omissione di pronuncia è stata ritenuta non specifica e quindi inammissibile.
La censura è stata reputata generica e non idonea a individuare una violazione del principio di disponibilità delle prove.
La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità dell'azione di arricchimento, osservando che si trattava di debito di valuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono nella riproposizione di questioni di fatto o in una contestazione generica della ricostruzione compiuta dal giudice di merito, senza cogliere specificamente la ratio decidendi.
- È inammissibile il motivo di ricorso formulato in modo oscuro, criptico o privo di una chiara correlazione con la statuizione impugnata, perché non consente alla Corte di individuare il vizio denunciato.
- La domanda di interessi su una somma dovuta deve essere specificamente articolata quanto al titolo (corrispettivo, compensativo o moratorio) e non può essere introdotta in modo generico o contraddittorio.
- Un atto processuale proveniente da una parte diversa dal creditore non vale di regola come costituzione in mora del debitore, se manca una manifestazione di volontà del titolare del credito diretta a ottenere l'adempimento.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta, la cassazione non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito.
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