Cassazione Civile, Ordinanza n. 07940/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2008, emesso ai sensi dell’art. 30 L. n. 724/1994 in materia di società non operative. L’Ufficio ha ritenuto la società non operativa e ha effettuato la ripresa a tassazione anche in ragione della mancata proposizione di interpello disapplicativo. La società ha contestato l’atto dinanzi ai giudici tributari deducendo, tra l’altro, l’erroneità del calcolo del test di operatività, il computo di voci di bilancio irrilevanti e l’inesistenza dei presupposti per applicare la disciplina delle società non operative, richiamando anche il fatto che gli avvisi relativi agli anni 2006 e 2007 erano stati annullati. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 29 d.l. n. 78/2010 per asserita giuridica inesistenza dell’atto impositivo per difetto di notificazione tramite ufficiale giudiziario; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi sugli avvisi relativi agli anni 2006 e 2007; 3) violazione dell’art. 30 L. n. 724/1994 per avere la CTR ignorato l’esistenza di impedimenti oggettivi e il tardivo rilascio del titolo edilizio, che avrebbero giustificato la mancata operatività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non specificava la procedura notificatoria seguita, non trascriveva l’atto che ne attestava l’esito ed introduceva una questione nuova non trattata nel merito; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, in quanto volto a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo decisivo il giudicato esterno formatosi su una sentenza definitiva favorevole alla contribuente relativa all’anno 2007, che ha fatto venire meno il presupposto della presunzione di inoperatività per il biennio 2006-2007 su cui si fondava l’accertamento. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché si uniformi ai principi richiamati.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inesistenza dell’atto impositivo in caso di notificazione ritenuta invalida; la Corte non entra nel merito della tesi perché la censura è dichiarata inammissibile e nuova.
Norma posta a base dell’accertamento sulle società non operative; la Corte rileva che il venir meno del giudicato sfavorevole su un anno del biennio considerato fa cadere la presunzione di inoperatività su cui si fondava la ripresa a tassazione.
Parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Invocato per denunciare omessa pronuncia o mancato rilievo del giudicato esterno; la censura è accolta per la parte relativa al giudicato.
Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato esterno formatosi sugli accertamenti relativi agli anni precedenti.
Citato indirettamente nel richiamo al principio sull’onere di dedurre e provare la questione già trattata nei gradi di merito, in tema di novità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure nuove, cioè questioni non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio; chi le propone deve indicare specificamente dove siano state dedotte in precedenza.
- La notificazione dell’avviso di accertamento tributario non è un requisito di validità dell’atto, ma una condizione di efficacia; la sua invalidità o inesistenza non comporta automaticamente l’inesistenza dell’atto se il contribuente ne ha avuto conoscenza tempestiva.
- La deduzione del vizio relativo alla notificazione dell’atto impositivo deve essere specifica e autosufficiente, con indicazione della procedura notificatoria e degli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il giudicato esterno formatosi su un periodo d’imposta rilevante può spiegare effetti nel giudizio relativo ad altro anno, quando incida su presupposti di fatto o di diritto comuni alla pretesa tributaria.
- In tema di società non operative, il venir meno del giudicato su uno degli anni che compongono il periodo presuntivo può eliminare il presupposto della presunzione di inoperatività e rendere illegittima la ripresa a tassazione fondata su tale presunzione.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto compiuti dai giudici di merito, salvo specifiche censure motivazionali nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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