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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30699/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da sei avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007-2009 nei confronti del titolare di una ditta individuale e, in solido, della società cessionaria dell'azienda, a seguito di PVC della Guardia di Finanza. L'Ufficio recuperava a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e IVA detratta, oltre a ricavi non contabilizzati relativi a compensi per immatricolazione auto, ritenendo che gli acquisti di autovetture da fornitori intracomunitari fossero stati intermediati da società cartiere e quindi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittimo il recupero IVA perché l'Amministrazione non aveva provato la partecipazione fraudolenta del contribuente, valorizzando la regolare contabilizzazione delle fatture e dei pagamenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, violazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c. e dei principi della giurisprudenza UE, sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato all'Ufficio l'onere di provare la partecipation fraudis e che spettasse invece al contribuente dimostrare la propria buona fede; dall'altro, omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato elementi indiziari quali il prezzo fuori mercato, la coincidenza o anteriorità delle fatture di vendita rispetto a quelle di acquisto e la sistematica incongruenza temporale delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei due motivi perché dichiara il ricorso improcedibile. Rileva che la sentenza della CTR risultava notificata l'11 agosto 2015, sicché il ricorso per cassazione era soggetto al termine breve; tuttavia l'Agenzia aveva notificato il ricorso oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza e non aveva depositato, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, né tale relata risultava nel fascicolo. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile d'ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina il diritto alla detrazione IVA, invocata per sostenere l'illegittimità della detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente come base del recupero IVA e del potere di accertamento dell'Ufficio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla partecipazione fraudolenta e sulla buona fede

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici e valutazione indiziaria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma del vizio di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, invocata per il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma del vizio di ricorso per omesso esame di fatti decisivi, invocata per il secondo motivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la funzione della cosa giudicata formale e la stabilità delle decisioni

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato in connessione con la decorrenza e la durata del termine breve di impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato per le modalità di notificazione della sentenza alla controparte tramite il procuratore costituito

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato per la notificazione al procuratore costituito

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    norma decisiva: il ricorrente deve depositare la copia della decisione impugnata munita della relata di notificazione, se avvenuta, per consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il deposito successivo della copia autentica della sentenza notificata entro i termini di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la fissazione della decisione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale del ricorso

  • art. 380bis 1, c.p.c.

    richiamato nel testo come norma procedurale per la trattazione camerale

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis

    richiamato come fonte dell'introduzione del rito camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel fatto storico quale base della responsabilità solidale della cessionaria dell'azienda

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato per individuare il momento di venuta a esistenza giuridica della sentenza mediante deposito in cancelleria

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente per cassazione ha l'onere di depositare, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, perché la Corte possa verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, in presenza di notificazione idonea a far decorrere il termine breve, comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, salvo che la relata sia comunque acquisita agli atti o nel fascicolo d'ufficio.
  • La notificazione della sentenza, ai fini del termine breve di impugnazione, deve essere eseguita nei confronti del procuratore costituito della controparte, poiché solo così è idonea ad attivare il termine acceleratorio previsto dal codice di rito.
  • In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, il tema del riparto dell'onere probatorio e della buona fede del cessionario non viene scrutinato se il ricorso è improcedibile per difetto del presupposto processuale di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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