Cassazione Civile, Sentenza n. 1153/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
A seguito di una verifica ispettiva su Sofia S.G.R. S.p.A., Consob ha contestato ad Alberto Gotti, in qualità di componente del consiglio di amministrazione (periodo 27.07.2015-05.07.2017), violazioni connesse a obblighi di trasparenza, gestione dei conflitti di interesse e best execution (violazioni indicate come A, B, C). In base alla deliberazione n. 20560 del 02.08.2018 Consob ha irrogato a Gotti una sanzione pecuniaria complessiva di €70.000 e l'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo per 17 mesi. Gotti ha proposto opposizione davanti alla Corte d'Appello di Milano (resistenza di Consob), che ha respinto l'opposizione; poi Gotti ha proposto ricorso per cassazione sollevando vizi di motivazione, onere della prova, errata interpretazione dell'art. 190-bis TUF e sproporzione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le norme contestate possono integrare illeciti di pericolo astratto e che non è sempre necessario provare un danno effettivo agli investitori quando ricorre la fattispecie normativa (alternativamente: incidenza rilevante sull'organizzazione o grave pregiudizio agli investitori/mercato). Ha ritenuto ammissibili e corrette, alla luce delle prove e delle presunzioni consentite per illeciti omissivi, le valutazioni della Corte d'Appello sulla responsabilità di Gotti (in particolare la mancata prova di un concreto richiamo del CdA da parte del ricorrente). Ha inoltre escluso la censurabilità in cassazione del mero apprezzamento del giudice di merito sulla misura della sanzione quando questa sia stata determinata entro i limiti edittali e con riferimento ai criteri di legge; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 190-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato
La Corte ha interpretato l'art. 190-bis come norma che contempla illeciti di pericolo astratto e fattispecie di "mera trasgressione": bastano la condotta proibita o omissiva e il verificarsi di una delle condizioni alternative (incidenza sull'organizzazione o grave pregiudizio) per applicare la sanzione; il giudice può motivare anche ad abundantiam sull'esistenza di un danno effettivo, ma questo non è necessario quando l'altra condizione alternativa risulta soddisfatta.
artt. 190, 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
Richiamati dalla delibera sanzionatoria come norme di riferimento; integrano il quadro normativo dei doveri degli esponenti aziendali e delle società sottoposte a vigilanza. Sono stati considerati dalla Corte quale base normativa delle violazioni contestate, inquadrabili come trasgressioni organizzative e procedurali.
art. 21 e art. 35-decies / 35-terdecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
Applicati in relazione a obblighi di trasparenza e di gestione dei conflitti di interesse: la Corte ha ritenuto che la mancata identificazione e gestione dei conflitti e l'inosservanza degli obblighi informativi possano integrare illeciti sanzionabili ex TUF, anche come fattispecie di pericolo.
Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 16190/2007) artt. 48, 65, 66, 70
Norme regolamentari richiamate per best execution, trasmissione ordini e regole di condotta degli intermediari; la Corte ha confermato che la violazione di tali disposizioni, accertata nell'ambito ispettivo, rileva ai fini della responsabilità degli amministratori se ne deriva l'inosservanza di doveri di organizzazione e di tutela degli investitori.
Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia (29 ottobre 2007) artt. 15, 23, 24, 25, 30, 46, 47, 48, 49
Richiamato per i profili di identificazione e gestione dei conflitti di interesse e per gli obblighi procedurali nella gestione del risparmio; la Corte ha ritenuto tali violazioni idonee a integrare le fattispecie sanzionatorie contestate.
art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689
Criterio richiamato in tema di determinazione della misura della sanzione (proporzionalità, gravità, durata, grado di responsabilità, collaborazione, modalità dell'infrazione): la Corte ha verificato che il giudice di merito ha applicato i criteri previsti e che la quantificazione rientra nei limiti edittali.
art. 194-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
Richiamato quale criterio integrativo per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia finanziaria; la Corte ne ha verificato l'osservanza insieme ad art. 11 L. 689/1981.
Norma sull'onere della prova: la Corte ha ribadito che l'Autorità sanzionante ha l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa e che, nel caso di illeciti omissivi imposti da norme di facere, sono ammesse presunzioni e la prova secondo il principio di vicinanza della prova; l'opponente ha l'onere di provare fatti specifici contrari che escludano la responsabilità.
artt. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 4) - rimedi per cassazione
Citati in relazione ai motivi di nullità e di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze che attaccavano valutazioni di merito non riconducibili a vizi di motivazione idonei a costituire motivo di cassazione.
Massime di principio
- Le violazioni contestate in materia di vigilanza sui mercati e sugli intermediari possono configurare illeciti di pericolo astratto: non sempre occorre dimostrare un danno effettivo agli investitori se sussiste l'incidenza rilevante sull'organizzazione o un grave pregiudizio potenziale.
- In presenza di obblighi di facere e di condotte omissive, l'Autorità sanzionante può avvalersi di presunzioni e del principio di vicinanza della prova; l'onere di provare circostanze esimenti o l'inesigibilità del comportamento richiesto grava sul soggetto cui l'obbligo compete.
- Quando non sono state conferite deleghe, ogni componente del CdA può essere ritenuto responsabile per l'inosservanza delle regole di gestione e organizzazione a lui attribuite, salvo che dimostri di aver adempiuto ai propri doveri (es. aver richiamato il CdA).
- La quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché rispettati i criteri di legge (art. 11 L. 689/1981 e norme TUF); in cassazione non è sindacabile il mero apprezzamento sul quantum se effettuato nei limiti edittali e con motivazione sui parametri rilevanti.
- Per impugnare con successo in cassazione occorre far emergere vizi giuridici precis i (errata interpretazione di norme, violazione di regole processuali, travisamento della prova nei limiti ammessi); le critiche meramente probabilistiche o di ponderazione delle prove spettano al giudice di merito e sono normalmente inammissibili in cassazione.
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