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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1133/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di rimborso dell'ILOR versata, a titolo prudenziale, su somme corrisposte da società italiana a titolo di royalties relative agli anni 1983 e 1984. La questione centrale era se le royalties erogate a società statunitense fossero esenti da ILOR in ragione della disciplina convenzionale/transitoria tra Italia e USA e dell'art. 1, comma 2, lett. c) del DPR n. 599/1973 (esclusione per redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta), valutando se l'assoggettabilità dovesse essere considerata in astratto o in concreto (ossia richiesta la effettiva applicazione della ritenuta).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della contribuente (Avon). La Corte ha ritenuto che, per il periodo 1983-1984 e alla luce della disciplina transitoria tra Italia e USA, le royalties percepite da società con sede negli USA si sottraevano all'IRPEF e all'IRPEG ma non all'ILOR: l'esclusione prevista dall'art. 1 del DPR n. 599/1973 si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano la ritenuta alla fonte come imposta, non a quelli che siano solo astrattamente esposti a tale ritenuta. Le spese dei gradi di merito sono compensate; Avon è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate dalla Corte.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

    art. 1, comma 2, lett. c)

    L'esclusione dall'ILOR prevista per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta si applica solo ai proventi che effettivamente hanno subito tale ritenuta; la mera assoggettabilità astratta non è sufficiente per escludere la debenza dell'ILOR.

  • D.P.R. 30 aprile 1980, n. 897

    Citati dall'Amministrazione come norme invocate: la Corte ha esaminato il vizio denunciato ma la decisione di merito è stata cassata per le ragioni sostanziali connesse all'applicazione della disciplina transitoria e all'interpretazione dell'art. 1 del DPR n. 599/1973.

  • Scambio di note tra Italia e USA del 13 dicembre 1974, approvato con Legge 6 aprile 1977, n. 233

    scambio di note e legge di approvazione n. 233/1977

    Disciplina transitoria che, per il periodo anteriore alla Convenzione di Roma 1984 (ratificata nel 1985), escludeva i proventi (royalties) dall'IRPEF e dall'IRPEG ma non dall'ILOR; quindi l'effetto convenzionale non estingue automaticamente l'obbligo d'ILOR.

  • Legge 11 dicembre 1985, n. 763

    ratifica e resa esecutiva della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984

    Data di riferimento per la diversa disciplina convenzionale: le regole applicabili variano in funzione del periodo (prima/dopo l'entrata in vigore della Convenzione ratificata).

  • Provvedimento normativo - D.L. n. 40 del 2010

    Richiamato nella storia processuale: la Commissione Tributaria Centrale aveva dichiarato estinto il giudizio ai sensi di tale disposizione dopo che la ricorrente aveva conseguito due decisioni favorevoli nei gradi di merito; la sentenza di cassazione successiva ha però rimesso la questione in discussione per ragioni di diritto.

Massime di principio

  • Per la deduzione dell'esenzione prevista dall'art. 1 del DPR n. 599/1973 è decisiva la concreta applicazione della ritenuta alla fonte: l'astratta idoneità del pagamento a subire ritenuta non basta per escludere l'ILOR.
  • Le disposizioni convenzionali o transitorie (es. scambio di note 1974) possono esentare i medesimi proventi da imposte nazionali come IRPEF/IRPEG senza incidere sull'ILOR, salvo esplicita previsione contraria.
  • È essenziale verificare la decorrenza temporale della disciplina convenzionale applicabile: la rilevanza della Convenzione di Roma (ratificata nel 1985) e delle discipline transitorie determina la tassazione sui redditi percepiti in anni specifici.
  • In controversie simili occorre distinguere tra valutazione 'astratta' e 'concreta' dell'assoggettabilità a ritenuta; i giudici di legittimità richiedono l'accertamento dell'effettiva applicazione della ritenuta per riconoscere l'esclusione dall'ILOR.
  • Quando la giurisprudenza ha avuto oscillazioni, i costi dei gradi di merito possono essere compensati; tuttavia la soccombenza in Cassazione comporta normalmente l'addebito delle spese del giudizio di legittimità alla parte perdente.

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