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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1126/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Liguria che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi contro Molinari (società e singolo) per gli anni 2005-2009 eccetto il 2008. Le contestazioni principali dell'Ufficio riguardavano: 1) l'accertamento induttivo dei ricavi della rivendita di tabacchi mediante il metodo analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973), desumendo ricavi di altri anni dalla contabilità parzialmente attendibile del 2008; 2) l'imputazione di redditi da partecipazione per presunta occulta distribuzione di utili societari al socio Molinari; 3) l'imputazione di ulteriori redditi per l'uso di crediti IVA fittizi (operazioni inesistenti) e presunte false compensazioni; 4) la presunzione di simulazione delle intestazioni delle quote societarie per via della gestione con pieni poteri. La C.T.R. aveva ritenuto illegittimo l'uso del metodo induttivo per i tabacchi (poiché i ricavi potevano essere ricostruiti dalle 'levate' dei Monopoli), aveva escluso l'applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili in presenza di accertamenti ancora sub judice in capo alle società e aveva ritenuto che il recupero Iva già effettuato escludesse un ulteriore reddito tassabile in capo al contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia nei punti relativi al primo (validità dell'accertamento analitico-induttivo basato su prove presuntive qualificate e campionamento per determinare percentuali di ricarico), al secondo (possibilità di contestare l'imputazione di utili extra-contabili ai soci anche se la posizione della società è ancora in giudizio, potendo al più disporre la sospensione del processo) e al quinto motivo (errore della C.T.R. per avere fondato la decisione su presupposti di fatto diversi da quelli indicati nell'atto impositivo, con violazione del diritto di difesa). Ha respinto il motivo relativo alla qualificazione come reddito delle somme corrispondenti a crediti IVA oggetto di atto di recupero (in quanto tale recupero esclude una successiva tassazione per evitare doppia imposizione). Il ricorso incidentale del contribuente è stato in gran parte dichiarato inammissibile o rigettato. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. Liguria in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; liquidate le spese di giudizio e disposta la condanna del contribuente al pagamento del doppio del contributo unificato per il rigetto del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600 - art. 39

    art. 39, comma secondo, lett. b) e d )

    La Corte conferma la possibilità dell'accertamento analitico-induttivo tramite prove presuntive qualificate; le percentuali di ricarico determinate per un anno possono essere utilizzate per ricostruire anni vicini salvo prova contraria del contribuente di mutamenti rilevanti.

  • codice di procedura civile - artt. 274 e 295

    artt. 274 e 295 cod. proc. civ.

    Rilevati in relazione alla possibilità di sospendere il processo quando la stessa questione è sub judice in un giudizio parallelo (art. 295 gestione della sospensione); la Corte sottolinea che la separata pendenza non impedisce l'accertamento nei confronti del socio.

  • codice civile - art. 2729

    Richiamato in relazione alle presunzioni in materia probatoria; la Corte rammenta che la presenza di giudizi separati non esclude l'applicazione delle presunzioni ma può imporre sospensione del processo.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 109

    Rilevante per la qualificazione dei redditi di partecipazione e per la rilevanza dei maggiori redditi imputabili ai soci; la Corte afferma che la presunzione di distribuzione può operare anche se l'accertamento sulla società è ancora pendente.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-quater

    Invocato in relazione ai reati fiscali connessi alle operazioni inesistenti; la Corte ha però escluso che il recupero dell'IVA già disposto comporti automaticamente un reddito imponibile del contribuente, per evitare doppia imposizione.

  • legge 24 dicembre 1993, n. 537 - art. 14

    Richiamata insieme ad altre norme IVA per contestare le compensazioni abusive; Corte ha ritenuto che un atto di recupero dell'IVA esclude la successiva tassazione dello stesso importo come reddito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 1, comma 2

    Stabilisce l'applicabilità delle norme processuali civili al giudizio tributario; citato per sostenere che la sospensione ex art. 295 civ. è applicabile anche nel processo tributario.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7

    Tutela del diritto di difesa del contribuente: le ragioni dell'atto impositivo non possono essere mutate in giudizio, pena violazione del diritto di difesa; la Corte ha annullato la decisione che aveva cambiato la piattaforma argomentativa dell'Ufficio.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 57

    Richiamato in tema di IVA e compensazioni; la Corte ha valutato che la presenza di un atto di recupero IVA preclude una successiva qualificazione dello stesso importo come reddito.

  • decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 - art. 62-sexies

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di competenze per verifiche; la Corte non ha accolto la questione per novità o per mancata deduzione nei gradi precedenti.

  • d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 - art. 23

    art. 23, comma 1, lett. pp)

    Norme sulle competenze territoriali e ruoli degli uffici verificatori; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancata deduzione nei precedenti gradi.

  • legge 18 giugno 2009, n. 44 - art. 20

    Richiamato dal contribuente in tema di sospensioni/proroghe per vittime di usura; Corte ha dichiarato la questione inammissibile per novità non dedotta nei precedenti gradi.

  • codice di procedura civile - artt. 115 e 116

    artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati dall'Agenzia per censurare motivazioni errate; la Corte ha esaminato la correttezza procedurale e la corrispondenza fra atto impositivo e motivazione giudiziale.

  • codice civile - art. 2909

    Invocato dall'Amministrazione in relazione alla formazione del giudicato interno; la Corte ha ritenuto infondato che si fosse formato giudicato sulla percezione integrale dei redditi societari.

  • d.P.R. 115/2002 - art. 13

    Richiamato in ordine alle comunicazioni amministrative finali; la sentenza dà atto agli adempimenti richiesti da questa norma.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 è legittimo se si fonda su prove presuntive qualificate (es. campionamento e percentuali di ricarico coerenti) e il contribuente ha l'onere di provare mutamenti di mercato o dell'attività che giustifichino percentuali diverse.
  • La presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base può essere fatta valere anche se l'accertamento sulla società è ancora pendente; la separata pendenza può al massimo giustificare la sospensione del giudizio, non l'impossibilità di procedere all'accertamento nei confronti del socio.
  • Un atto amministrativo di recupero dell'IVA indebitamente detratta/compensata impedisce che lo stesso importo venga successivamente tassato come reddito del contribuente, per evitare una doppia imposizione.
  • L'Amministrazione non può, in sede contenziosa, mutare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto impositivo: ogni cambiamento che estenda o modifichi la piattaforma argomentativa originaria può violare il diritto di difesa e determinare l'annullamento della decisione.
  • Questioni nuove non sollevate nei gradi di merito o non dedotte davanti al giudice di appello sono inammissibili in Cassazione; il ricorso per legittimità deve essere autosufficiente nel dimostrare che la questione è stata allegata negli atti di merito.
  • In tema di verifiche su particolari categorie di contribuenti, eccezioni sulle competenze degli uffici o su modalità procedurali devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito, altrimenti sono per lo più inammissibili in Cassazione.
  • Se l'Ufficio utilizza dati di un anno ritenuto attendibile per ricostruire anni contigui, il contribuente deve documentare elementi oggettivi che giustifichino diverse realtà economiche (variazione del ricarico, dei prezzi, della composizione della merce venduta).

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