Cassazione Civile, Sentenza n. 1187/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla rivalutazione della base imponibile connessa alla retrocessione di un immobile (accordo con Pio Sodalizio dei Piceni) disposta in virtù di sentenza. Roma Capitale lamentava carenza di motivazione dell'atto impositivo, mancata allegazione delle valutazioni OMI richiamate e infondatezza della pretesa tributaria; in sede di appello l'Amministrazione aveva ottenuto riforma ritenendo possibile la rettifica del valore dichiarato dall'Amministrazione finanziaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario di Roma Capitale. La Corte ha affermato che la somma costituente l'indennità di retrocessione costituisce la base imponibile per l'imposta di registro ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in quanto liquidata sulla base dei criteri di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 327/2001; di conseguenza l'Amministrazione finanziaria non è abilitata a rettificare tale importo ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 52, comma 5-bis, del d.P.R. n. 131/1986. Per la novità della questione e l'esistenza di un unico precedente, le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 46, comma 1
«Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità»
Disciplina la facoltà dell'espropriato di chiedere la retrocessione e la liquidazione di una indennità; la Corte richiama la norma per inquadrare la retrocessione come momento che dà luogo a liquidazione di una indennità che va considerata ai fini fiscali
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 48, comma 1
«Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento»
Stabilisce che la misura dell'indennità di retrocessione deve essere determinata secondo i criteri dell'indennità di esproprio e riferita al momento del ritrasferimento; la Corte ne trae il principio che tale indennità è sostanzialmente equiparabile, ai fini della base imponibile, all'indennità espropriativa
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 2
«Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo»
La disposizione speciale individua l'ammontare dell'indennizzo definitivo quale base imponibile per l'imposta di registro nei trasferimenti coattivi; la Corte estende la portata alla retrocessione, ritenendola evento riconducibile all'ambito dell'espropriazione per pubblica utilità
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51, comma 3 e 52, comma 5-bis
Norme che disciplinano la rettifica della base imponibile e i poteri dell'Amministrazione finanziaria; la Corte afferma che, quando la base imponibile è costituita dall'indennità di retrocessione determinata secondo l'art. 48 del d.P.R. 327/2001, tali poteri di rettifica non trovano applicazione
Legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 63 (richiamate)
Norme storiche sull'indennità di esproprio cui la giurisprudenza e la dottrina fanno riferimento per i criteri di determinazione dell'indennità; la Corte le richiama per ricostruire l'evoluzione dell'istituto e il rapporto con il T.U. del 2001
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Norme di impugnazione per la cassazione invocate dal ricorrente (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle norme sostanziali e interpretative richiamate
Codice di procedura civile, art. 384, primo comma
Permette alla Corte di decidere la causa nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto: la Corte l'ha applicato per decidere immediatamente a favore del ricorrente
Massime di principio
- La retrocessione (totale o parziale) di beni espropriati rientra nell'ambito dell'«espropriazione per pubblica utilità» e la somma liquidata a titolo di indennità di retrocessione costituisce la base imponibile per l'imposta di registro (art. 44, co.2, DPR n.131/1986), quando tale indennità sia stata determinata secondo i criteri dell'art. 48 del d.P.R. n. 327/2001
- Se la misura dell'indennità di retrocessione è stata determinata mediante accordo tra le parti o da organi pubblici deputati (U.T.E./commissione provinciale/Agenzia), quella misura ha natura definitiva ai fini fiscali e non è suscettibile di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986
- La qualificazione dell'atto di retrocessione come trasferimento coattivo con efficacia reale ex nunc impone che la base imponibile sia commisurata all'«indennità» calcolata al momento del ritrasferimento, non al valore venale astrattamente stimato dell'immobile
- In presenza di una determinazione pubblica dell'indennità (o di un accordo tra parti) è difficile per l'Amministrazione sostenere un controllo di congruità salvo che emergano elementi che facciano presumere una collusione o manifesta arbitrarietà nella determinazione dell'importo
- Proceduralmente, se la questione può essere decisa in base agli elementi normativi e giurisprudenziali senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere il merito (art. 384 c.p.c.); in caso di novità giuridica consolidata limitatamente a un precedente, è possibile la compensazione integrale delle spese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 1126/2024 del 11/01/2024
- Sentenza civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 1133/2024 del 11/01/2024
- Sentenza civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 1153/2024 del 11/01/2024
- Sentenza civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 1154/2024 del 11/01/2024
- Sentenza civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 1208/2024 del 11/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 917/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →