Cassazione Penale, Ordinanza n. 34775/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del 24 febbraio 2026 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che aveva rigettato l’appello ai sensi dell’art. 680, comma 1, c.p.p. e confermato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 19 settembre 2025, applicativa della libertà vigilata per due anni. La misura era stata disposta con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, indicata come irrevocabile il 6 maggio 2026. Il ricorrente aveva riportato una condanna a venti anni e otto mesi di reclusione, integralmente espiata in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., per gravi reati tra i quali quelli previsti dagli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale aveva fondato la persistente pericolosità sociale sulla gravità dei reati, sulla mancanza di una seria elaborazione critica del passato e di un sostanziale confronto con il contesto mafioso di appartenenza, nonché su una grave infrazione disciplinare commessa nell’agosto 2025, consistente nell’aggressione a un altro detenuto. Il ricorrente ha dedotto l’illogicità della motivazione e contestato il rilievo attribuito ai reati, richiamando a proprio favore il ruolo non direttivo nella consorteria e la condotta intramuraria; ha inoltre formulato ulteriori doglianze fattuali e generiche. La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, non specificamente confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato o dirette a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo completa, logica e congrua la valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla persistente pericolosità sociale e insuscettibile di censura in sede di legittimità. Ha osservato che il giudice può valorizzare i fatti costituenti reato, specialmente quando gravi e specifici, insieme agli ulteriori elementi prognostici; nel caso concreto non risultavano elementi idonei a dimostrare la cessazione della pericolosità. Le censure sull’illogicità non trovavano riscontro nella motivazione, quella relativa al rilievo dei reati era contraria ai criteri applicabili, mentre le doglianze fattuali e generiche non si confrontavano con le ragioni della decisione e talora sollecitavano una rilettura del fatto. La conferma della libertà vigilata per due anni resta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 680, comma 1, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello al Tribunale di sorveglianza contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza.
al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo
Nella valutazione della persistente pericolosità sociale possono essere considerati i fatti oggettivi dei reati commessi, e in particolare la loro gravità e specificità, insieme alla prognosi sulla probabilità di nuovi reati.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo
I fatti costituenti reato, anche quelli associativi in materia di stupefacenti indicati nel caso, possono essere valorizzati nella valutazione della pericolosità sociale quando la loro gravità e specificità siano rilevanti.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
pena interamente espiata in regime penitenziario di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
La norma è richiamata per descrivere il regime penitenziario nel quale è stata espiata la pena; la decisione non enuncia una distinta interpretazione della disciplina.
per una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo
Nel giudizio sulla pericolosità sociale il giudice può considerare i fatti di reato nella loro obiettività e valorizzarne gravità e specificità, integrandoli con una prognosi sfavorevole sulla commissione di nuovi reati.
per disporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione
La misura di sicurezza nei confronti del condannato richiede l’accertamento della pericolosità sociale attuale al momento della sua effettiva applicazione.
persistenza che è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui poi si aggiunge una sfavorevole prognosi circa la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati
La pericolosità sociale attuale si valuta sulla base di fatti pregressi, soprattutto della commissione di delitti, e di una prognosi sfavorevole circa la probabilità di nuovi reati.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per applicare una misura di sicurezza a una persona condannata occorre accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione; l’accertamento deve fondarsi su fatti pregressi e includere una prognosi sulla probabilità di commissione di nuovi reati.
- Nel giudizio sulla pericolosità sociale il giudice può valorizzare i fatti costituenti reato nella loro obiettività, soprattutto quando siano connotati da gravità e specificità, insieme agli ulteriori elementi rilevanti per la prognosi.
- La valutazione di merito sulla persistenza della pericolosità sociale, se sostenuta da motivazione congrua e logica, non è censurabile in cassazione mediante una richiesta di diversa ponderazione degli elementi fattuali.
- Sono inammissibili le censure che non si confrontano con le ragioni specifiche della decisione impugnata o che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecitano una non consentita rilettura dei fatti.
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