Cassazione Penale, Ordinanza n. 34608/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 novembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la decisione di primo grado e la sua responsabilità per falsità materiale e guida senza abilitazione. La contestazione riguardava, in particolare, l’alterazione dei dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo. Con il primo motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l’esclusione del falso innocuo, sostenendo che l’alterazione fosse immediatamente percepibile. Con il secondo motivo censurava la qualificazione del fatto relativo alla targa ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., richiamando l’art. 100 cod. strada e prospettando l’applicazione dell’illecito amministrativo; la contestazione sulla sua qualità di autore della contraffazione era, secondo la Corte, del tutto generica. L’imputato ha depositato memoria il 15 giugno 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e, per il secondo, anche reiterativo. Ha affermato che l’inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49, secondo comma, c.p. può escludere la punibilità per falso solo quando l’alterazione sia tanto evidente da risultare immediatamente riconoscibile da chiunque: nel caso concreto, invece, era rilevabile soltanto da personale specializzato dopo un esame approfondito. Ha inoltre confermato che la modifica della targa della propria autovettura mediante nastro adesivo integra la falsità materiale prevista dagli artt. 477 e 482 c.p.; l’illecito amministrativo dell’art. 100, comma 12, cod. strada riguarda chi circola con targa non propria o contraffatta senza essere autore della contraffazione. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte, deve essere tale da apparire in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocu/i", riconoscibile da chiunque
L’inidoneità dell’azione che esclude la punibilità per falso ricorre, secondo la decisione, soltanto se l’alterazione grafica è così evidente da essere riconoscibile immediatamente da chiunque; non basta che possa essere individuata da personale specializzato dopo un esame approfondito.
integri il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo
La modifica dei dati identificativi della targa della propria autovettura mediante nastro adesivo integra, in combinato disposto con l’art. 482 c.p., falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
integri il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo
La condotta del privato che altera con nastro adesivo i dati identificativi della targa della propria autovettura integra il reato di falsità materiale previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.
art. 100, comma 12, d.lgs. 285/1992
non potendosi configurare in tal caso l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui non sia l'autore della contraffazione
L’illecito amministrativo relativo alla circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta non si applica all’autore della contraffazione, la cui condotta può invece integrare il reato di falsità materiale.
art. 116, comma 5, d.lgs. 285/1992
La sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 116, comma 5, d. Igs. 285/92
La disposizione è indicata tra i reati per i quali era stata affermata la responsabilità dell’imputato, ma il testo non espone una specifica interpretazione o applicazione della norma.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione nei falsi realizzati mediante alterazioni grafiche, l’alterazione deve essere immediatamente riconoscibile da chiunque; la sua rilevabilità solo da parte di personale specializzato dopo un approfondito esame non basta a renderla innocua.
- La modifica dei dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo integra falsità materiale commessa dal privato ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.
- L’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, cod. strada per chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta non è configurabile, secondo la decisione, quando il soggetto che circola è anche autore della contraffazione.
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