Cassazione Penale, Ordinanza n. 34610/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 febbraio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado e la sua responsabilità per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine alla querela, lamentando che la sentenza d’appello non ne avesse riprodotto il contenuto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sostenendo l’incompatibilità tra l’esclusione della recidiva e la presenza di cause ostative fondate sull’abitualità. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico: non contestava la formalizzazione della querela, ma soltanto la mancata riproduzione della stessa nella sentenza; l’eccezione era stata specificamente esaminata in appello con motivazione non censurata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la nozione di comportamento abituale ostativa alla particolare tenuità del fatto è distinta dalla recidiva e può comprendere anche illeciti commessi successivamente al fatto giudicato. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva adeguatamente motivato facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; il ricorrente non aveva indicato elementi decisivi trascurati. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
la nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opèra in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dalla condotta abituale secondo un criterio autonomo rispetto alla recidiva: rilevano almeno due ulteriori illeciti, anche successivi al fatto oggetto del procedimento.
art. 132 c.p.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e l’applicazione degli aumenti e delle diminuzioni, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali; la relativa valutazione non è ordinariamente riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 133 c.p.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
I criteri di commisurazione indicati dall’art. 133 c.p. orientano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; in cassazione la censura non può limitarsi a sollecitare una diversa graduazione quando la motivazione è congrua.
Massime di principio
- La manifestazione della volontà di proporre querela può essere accertata dal giudice di merito sulla base del contenuto della dichiarazione e degli elementi dimostrativi dell’intento punitivo, indipendentemente dalla qualificazione attribuita alla dichiarazione dalla polizia giudiziaria; l’accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e giuridicamente motivato. La mera doglianza sulla mancata riproduzione della querela nella sentenza, senza contestare la sua formalizzazione né censurare la motivazione sull’eccezione, è generica.
- Ai fini dell’esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità, la nozione di comportamento abituale è distinta da quella di recidiva e ricorre quando risultino almeno altri due illeciti oltre a quello esaminato; possono rilevare anche illeciti commessi successivamente.
- La graduazione della pena e la determinazione della pena base appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p. In sede di legittimità la censura non è ammissibile come richiesta di una diversa valutazione, quando la motivazione indica congruamente gli elementi decisivi o rilevanti e non sono individuati indicatori decisivi ingiustificatamente trascurati.
Come è indicizzato
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