Cassazione Penale, Ordinanza n. 34612/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 gennaio 2026 della Corte d’appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per furto aggravato continuato, escludendo l’aggravante del mezzo fraudolento e rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, contestando l’affermazione di responsabilità e proponendo una diversa lettura dei dati processuali, ricostruzione dei fatti e valutazione delle fonti probatorie. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell’esclusione della recidiva, il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché chiedeva una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti; il travisamento della prova è sindacabile in cassazione soltanto quanto all’esatta trasposizione di un dato probatorio decisivo, non quanto alla sua reinterpretazione. Le conformi decisioni di merito avevano motivato l’identificazione dell’imputato e la sussistenza del reato senza vizi logici. Il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e manifestamente infondato: i giudici di merito avevano indicato le ragioni ostative alla particolare tenuità, dando atto che l’imputato era stato dichiarato delinquente abituale. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché investiva valutazioni discrezionali di merito adeguatamente motivate e non illogiche, senza indicare circostanze potenzialmente decisive ingiustificatamente trascurate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
le conformi sentenze di merito hanno dato atto - con motivazione che non evidenzia vizi censurabili in questa sede - delle ragioni ostative (v. f. 11 sentenza di primo grado, nella quale si dà atto che il ricorrente è stato dichiarato delinquente abituale)
La decisione di merito sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità non è censurabile in cassazione quando espone le ragioni ostative con motivazione immune da vizi deducibili in questa sede; nel caso concreto è stata valorizzata la dichiarazione di delinquenza abituale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un differente giudizio di attendibilità e rilevanza delle fonti di prova.
- Il travisamento della prova è sindacabile in sede di legittimità limitatamente alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito di un dato probatorio rilevante e decisivo, quando la distorsione sia incontrovertibile; non consente la rilettura o reinterpretazione del significato della prova.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito ne abbia indicato le ragioni ostative con motivazione priva di vizi censurabili.
- La scelta sulle circostanze, sul relativo giudizio di comparazione e sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria o illogica.
Come è indicizzato
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