Cassazione Penale, Ordinanza n. 34611/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 febbraio 2026 della Corte d’appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per furto aggravato continuato ed evasione e concedendo la sospensione condizionale della pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con il secondo ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze. Il testo non indica la pena concretamente irrogata né specifica le circostanze oggetto della comparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo e manifestamente infondato: i giudici di merito avevano motivato il diniego della particolare tenuità facendo riferimento sia ai precedenti penali sia alla gravità dei fatti, con valutazione complessiva delle peculiarità concrete non affetta da vizi censurabili in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: la comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, adeguatamente motivata e non arbitraria o illogica; il ricorrente non aveva indicato circostanze potenzialmente decisive ingiustificatamente ignorate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo
La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del fatto concreto, comprendente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo
I criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. concorrono alla valutazione della particolare tenuità, mediante l’esame delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto va valutata considerando congiuntamente tutte le peculiarità del caso concreto, comprese le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo; il diniego può fondarsi, nella valutazione del caso, anche sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non risulta arbitrario o illogico ed è sorretto da motivazione sufficiente. Per giustificare l’equivalenza può essere sufficiente ritenerla la soluzione più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena concretamente irrogata.
Come è indicizzato
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